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Emergenza Covid-19. Misure sulle “tariffe della TARI e della TARI corrispettivo”

30 MARZO 2020

Alla luce delle disposizioni di cui al decreto-legge n. 18/2020 (c.d. decreto “Cura Italia”) ARERA comunica che il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo previsto dall’articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è stato differito dal 30 aprile 2020 al 30 giugno 2020 a norma dell’articolo 107, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19″ (pubblicato sulla GU Serie Generale n.70 del 17 marzo 2020).

Il comma 5 del richiamato articolo 107 ha poi previsto che “I comuni possono, in deroga all’articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l’anno 2019, anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L’eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021″.

L’Autorità ritiene che, nella situazione di emergenza che attualmente interessa il Paese, la ricerca di soluzioni debba comunque perseguire una logica di miglioramento generalizzato rispetto alle criticità riscontrate, evitando di generarne ulteriori. Da questo punto di vista, se può apparire chiara la ratio della deroga rispetto al principio della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, stabilito dal comma 654, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, peraltro già prevista dalla regolazione vigente, appare molto meno evidente la necessità di derogare alle regole di trasparenza e di correttezza dei calcoli stabilite dal MTR – approvato con deliberazione 443/2019/R/rif – che, in quanto tali, hanno proprio il compito di identificare la soglia dei costi efficienti da ammettere a copertura. Solo a valle di una corretta applicazione delle regole di calcolo tariffario è possibile valutare una deroga alla copertura dei costi. La duplice deroga sia alla copertura dei costi, sia alla corretta applicazione dei calcoli per la loro determinazione, svincolando la determinazione delle tariffe della TARI e di quella corrispettiva dalla elaborazione del PEF, può rappresentare un mandato generico a replicare i corrispettivi dello scorso anno, indipendentemente dalla situazione attuale e dalle necessarie verifiche sul costo delle attività da svolgere. L’Autorità intende vigilare affinché simili comportamenti non si traducano in ulteriori criticità per una platea di enti locali, gestori e fruitori del servizio già profondamente provata dall’emergenza.