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IMU leasing: imposta dovuta dalla data di risoluzione del contratto

20 MARZO 2024

Con la decisione n. 6232 del 7 marzo 2024 la Cassazione ha confermato il proprio orientamento in virtù del quale la società di leasing è tenuta a pagare l’IMU anche se non ha ancora acquisito la materiale disponibilità dell’immobile per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore, segnando così l’ennesimo punto a favore dei Comuni dopo la posizione contraria assunta dalla stessa sezione tributaria con la sentenza n. 19166 del 17/7/2019 (che è ormai rimasta isolata).

Nel caso in esame la società di leasing propone ricorso in Cassazione per ribaltare l’esito del giudizio di merito che aveva confermato l’operato del Comune in ordine all’emissioni di avvisi accertamento IMU 2013-2014. La CTR aveva individuato la soggettività passiva ai fini IMU in capo alla società di leasing proprietaria dell’immobile nel caso in cui, a seguito della risoluzione anticipata del contratto di locazione finanziaria, l’utilizzatore non abbia riconsegnato materialmente il bene.

La Cassazione respinge il ricorso evidenziando preliminarmente che nella fattispecie in esame risulta accertato che il contratto di locazione finanziaria fu risolto per morosità della società locataria e che il bene negli anni oggetto di accertamento (2013 e 2014) non fu restituito al proprietario.