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L’uso pubblico non sposta la soggettività passiva ICI/IMU

21 OTTOBRE 2019

L’esistenza di una servitù di uso pubblico su un bene immobile di proprietà privata non esonera il proprietario dal pagamento dell’Ici. La servitù di uso pubblico, infatti, non è assimilabile al diritto reale d’uso disciplinato dal codice civile, bensì rappresenta un diritto in favore della collettività, rappresentata dal Comune, a godere di determinate utilità del bene, senza che ciò incida sotto il profilo del soggetto passivo dell’imposta. Infatti la servitù di uso pubblico è cosa diversa dal diritto di uso previsto dalla disciplina dell’ICI.

L’uso pubblico non riguarda i rapporti interprivati ma indica una situazione soggettiva di carattere collettivo, della quale il Comune ne è ente esponenziale e rappresentativo. Si tratta di un diritto in favore della collettività al godimento di determinate utilità di un bene di proprietà privata, rispetto al quale il Comune ha potere di compiere atti di disposizione e gestione, che non ne comprimono però la titolarità. «Una volto sorto il diritto  il bene privato resta tale da un punto di vista dominicale, ma si trasforma in una cosa pubblica limitatamente all’utilitas trattane dalla collettività».

Ne consegue che l’Ici (e l’IMU) deve essere pagata dal proprietario, a nulla rilevando l’esistenza di una servitù di uso pubblico.