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Decreto Agosto; ok del Senato. Ecco le modifiche

12 OTTOBRE 2020

Spetta ora alla Camera l’esame del disegno di legge di conversione in legge del Decreto Agosto (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104), sul quale il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo approvando l’emendamento 1.900 interamente sostitutivo dello stesso ddl. Di seguito le principali modifiche apportate al provvedimento (fonte: dossier n. 281/1 del 4 ottobre 2020 del Servizio studi del Senato).

Fondo di garanzia per la prima casa

L’articolo 41-bis – proposto dalla 5° Commissione del Senato con l’approvazione dell’emendamento 41.0.2 (testo 3), identico al 41.0.3 (testo 2) – stabilisce che la garanzia a valere sul Fondo di garanzia per i mutui per acquisto e ristrutturazione prima casa, sia concessa in relazione a finanziamenti connessi all’acquisto oppure a interventi di ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica di unità immobiliari, “esclusivamente” per l’accesso al credito da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dei giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico. Ulteriore modifica attribuisce alla Concessionaria di servizi assicurativi pubblici Spa (CONSAP) il compito di presentare una relazione scritta ai Ministri interessati e alle competenti commissioni parlamentari recante, tra l’altro, l’indicazione delle garanzie concesse alle categorie prioritarie nonché una verifica sull’applicazione dei tassi, da parte degli istituti di credito, da parte dei richiedenti prioritari e non.

Incremento risorse per la progettazione degli enti locali

L’articolo 45 novella le norme della legge di bilancio 2020 in materia di risorse per progettazione degli enti locali. Si modifica l’arco temporale di riferimento dell’assegnazione delle risorse indicate previsto a partire dal 2023, che viene anticipato sino al 2031, anziché sino al 2034. Si aggiunge alla medesima legge di bilancio una nuova previsione (nuovo comma 51-bis) in base alla quale le risorse assegnate agli enti locali per gli anni 2020 e 2021 sono incrementate di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria dei progetti ammissibili per l’anno 2020, a cura del Ministero dell’Interno, nel rispetto dei criteri dettati dalla legge di bilancio 2020 e indicando le norme procedurali per l’assegnazione delle risorse. Si prevede che tra le informazioni che gli enti locali comunicano per le richieste di contributo al Ministero dell’interno vi siano anche le informazioni relative al quadro economico dell’opera. Inoltre, la proposta contenuta nell’emendamento 45.2, approvata dalla Commissione in sede referente, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, il Fondo per la progettazione degli enti locali, finalizzato alla redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, consenta il finanziamento degli interventi stessi anziché il cofinanziamento. In questo modo si supera il meccanismo del cofinanziamento, originariamente previsto dall’art. 1, comma 1079 della legge n. 205 del 2017.

Messa in sicurezza di edifici e territorio degli enti locali

L’articolo 46 interviene sulle disposizioni, introdotte dalla legge di bilancio 2019, relative alla concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, al fine di operare una rimodulazione delle risorse (prevedendo, in particolare, un incremento di 2.650 milioni di euro per gli anni 2021-2022), disciplinare l’utilizzo delle risorse aggiuntive, nonché prorogare di 3 mesi i termini di affidamento dei lavori da parte dei comuni beneficiari dei contributi riferiti agli anni 2019 e 2020. Ulteriori modifiche riguardano la documentazione da allegare alla richiesta di contributo, i controlli a campione sulle opere finanziate, nonché la disciplina relativa alle attività di supporto, assistenza tecnica e vigilanza connesse all’utilizzo delle risorse.

Rifinanziamento «Fondo demolizioni»

L’articolo 46-bis, il cui inserimento è stato proposto dall’emendamento 46.0.10 (rif), integra di 1 milione di euro il c.d. Fondo demolizioni, di cui all’articolo 1, comma 26, della legge di bilancio 2018, recando la relativa copertura ai sensi dell’articolo 114, comma 4.

Incremento risorse per piccole opere

L’articolo 47 – che la Commissione bilancio del Senato propone d’integrare con l’approvazione degli identici emendamenti 46.0.3 (testo 2) e 47.2 (testo 2) – incrementa di 500 milioni di euro le risorse assegnate ai Comuni per il 2021 per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile. La modifica proposta dalla Commissione prevede l’inserimento della nuova lettera c), la quale proroga, limitatamente al 2020:

– dal 15 settembre al 15 novembre, il termine entro il quale i Comuni beneficiari dei contributi per le finalità sopra indicate sono tenuti a iniziare l’esecuzione dei lavori, pena la revoca totale o parziale dello stesso contributo da essi ricevuto;

– dal 31 ottobre al 15 dicembre, il termine entro il quale il Ministero dell’interno provvede, con proprio decreto, alla revoca totale o parziale dei contributi erogati.

Interventi in materia di edilizia scolastica

L’articolo 48 rimodula l’autorizzazione di spesa prevista dalla legge di bilancio 2020 per finanziare interventi di manutenzione straordinaria e di incremento dell’efficienza energetica delle scuole di province e città metropolitane – in particolare anticipando al periodo 2021-2024 la disponibilità delle risorse previamente previste per il periodo 2030-2034 – e include tra i destinatari delle risorse anche le scuole degli enti di decentramento regionale (presenti in Friuli Venezia Giulia).

Risorse per ponti e viadotti di Province e Città metropolitane

L’emendamento 49.1 (testo 2), approvato in sede referente, contiene una proposta di sostituzione dell’originario comma 1 dell’articolo 49. L’obiettivo della proposta è quello di accelerare le fasi di riparto delle risorse finanziarie per la messa in sicurezza dei ponti e dei viadotti esistenti nonché per la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli che presentano problemi strutturali di sicurezza. La proposta prevede che il riparto delle risorse avvenga sulla base dei criteri di cui all’articolo 1, comma 1077, della legge n. 205 del 2017, con particolare riferimento al livello di rischio valutato.

Procedure per l’assegnazione dei contributi per la rigenerazione urbana

L’articolo 50 modifica le modalità procedurali, disciplinate dal comma 43 della legge di bilancio 2020, per addivenire all’assegnazione di contributi (autorizzati dal comma 42 della medesima legge) ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana.

Piccole opere e interventi contro l’inquinamento

L’articolo 51 autorizza a decorrere dal 2021, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, l’avvio di un programma pluriennale per potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l’abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile (co. 1, lett. a). Inoltre, la disposizione istituisce, a decorrere dall’anno 2021, nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo per le finalità in materia di qualità dell’aria, con specifico riferimento alla situazione nella Pianura Padana ed alla promozione di specifiche strategie di intervento nell’area interessata, anche attraverso un maggiore coordinamento tra le regioni che insistono sul predetto bacino, stabilendone le relative dotazioni. Si riscrive a tal fine il comma 14-ter dell’articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. In sede di Conferenza permanente è definito il riparto delle risorse tra le regioni interessate e sono stabilite le misure a cui esse sono destinate (co. 1, lett. b). Sono quindi individuate le risorse per l’attuazione delle disposizioni in esame (co. 1, lett. c). Il comma 2 prevede, al fine di favorire gli interventi volti al miglioramento della qualità dell’aria prioritariamente nei settori dei trasporti, della mobilità, delle sorgenti stazionarie e dell’uso razionale dell’energia, nonché interventi per la riduzione delle emissioni nell’atmosfera, il trasferimento in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare delle risorse per l’anno 2020 di cui al nono periodo del comma 14-ter nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. L’articolo in esame prevede altresì (comma 3) che in caso di esercizio provvisorio, sono autorizzate le variazioni di bilancio adottate dall’organo esecutivo degli enti locali riguardanti l’utilizzo delle risorse ad essi non solo trasferite (come attualmente disposto) ma anche assegnate da norme di legge per fronteggiare l’emergenza COVID-19 nonché ai sensi di norme di legge dello Stato per contributi agli investimenti (in base al nuovo riferimento contenuto nell’articolo in esame). Con l’emendamento 51.8 (testo 2) approvato in sede referente, si propone di inserire i nuovi commi 3-bis e 3-ter che recano talune modifiche al decreto legislativo n. 36 del 2003 recante l’attuazione della direttiva 199/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, in materia di riferimenti relativi agli allegati.