News

Permessi per visite mediche e prelievi di sangue per i dipendenti delle Funzioni Locali

In questo articolo verranno tratti gli specifici per permessi per visite mediche e donazione del sangue

24 APRILE 2024

Approfondimento di Paola Aldigeri
In questo articolo verranno tratti gli specifici per permessi per visite mediche e donazione del sangue.

Premessi per le visite mediche

Si tratta di una particolare tipologia di permesso che può essere utilizzata dal dipendente per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, e può essere fruito sia a giorni che ad ore, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.

Se fruiti su base giornaliera, sono assimilati alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse, compresa la decurtazione del trattamento economico accessorio; in questa casistica, l’incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro effettivo che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

In caso di fruizione su base oraria occorre tenere presente le regole dettate dal comma 2 dell’art. 44 del vigente CCNL, ovvero:

  1. non sono cumulabili con altri permessi orari nella stessa giornata, fatte salve le stesse eccezioni introdotte dal CCNL per i permessi ex art. 41, ovvero permessi ex L.104/92, permessi brevi di cui all’art. 42 del medesimo CCNL e permessi disciplinati dal D.lgs. 151/2001 s.m.i;
  2. non sono assoggettati alla decurtazione del trattamento economico accessorio prevista per le assenze per malattia nei primi 10 giorni (ad esempio, se fruisco un permesso per visite mediche di 4 ore in una giornata lavorativa di 9 ore e successivamente di un permesso della stessa tipologia per 2 ore in un’altra giornata lavorativa di 6 ore, non verrà operata alcuna decurtazione sul trattamento economico accessorio in nessuna delle due giornate, ma, sarà conteggiata una giornata intera ai fini del comporto, sommando 4 ore e 2 ore) ;
  3. anche per questi permessi il CCNL ha introdotto la possibilità di fruirne per frazioni di ora solo dopo la prima ora.

Ai fini del computo del periodo di comporto, sei ore di permesso fruite su base oraria corrispondono convenzionalmente ad una intera giornata lavorativa.

A differenza dei permessi per particolari motivi personali o familiari, qualora il dipendente faccia richiesta di fruire di permessi per visite, terapie o esami medici, su base oraria o anche giornaliera, senza che vi sia anche incapacità lavorativa, l’ente non può rifiutare il diritto alla fruizione (Orientamento applicativo ARAN CFL n. 30), anche se venissero addotte ragioni di servizio: in questo caso infatti, analizzando la clausola contrattuale dell’art. 44 comma 1 “ ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi…. “ si intende che il lavoratore vanta un vero e proprio diritto soggettivo alla fruizione dei permessi per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni, specialistiche od esami diagnostici.

Essendo poi, come detto, il permesso ex art. 44 un permesso retribuito, che va a completare il debito orario del dipendente, vale la pena sottolineare, come indicato da ARAN in un parere riferito al comparto Funzioni Centrali (ma estensibile per analogia al comparto Funzioni Locali),  che non vi è incompatibilità, nel corso della medesima giornata, tra lo svolgimento di lavoro straordinario e l’utilizzo ad ore di un permesso retribuito per l’espletamento di visite mediche, a patto che la prestazione di lavoro straordinaria sia richiesta ed effettuata oltre l’orario d’obbligo e dia luogo ad un’eccedenza oraria ( Orientamento applicativo ARAN CFC n. 23)

In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale di ogni tipologia (orizzontale, verticale e misto), trattandosi di una tipologia di permesso ad ore, si procede al riproporzionamento delle ore di permesso, sulla base della percentuale del tempo di impiego.

In caso di contratti a tempo determinato, hanno diritto a fruire di tali permessi i dipendenti con contratto a termine di durata di almeno 6 mesi. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 61 comma 1 lett. f) del CCNL 16/11/2022, il numero massimo annuale dei permessi deve essere riproporzionato in relazione alla durata temporale  nell’anno del contratto a termine stipulato, arrotondando l’eventuale frazione di unità derivante dal riproporzionamento all’unità superiore, se questa è uguale o superiore a 0,5. Pertanto, per un dipendente assunto dal 1° gennaio al 31 ottobre, ad esempio, avrà diritto ad 13,5 ore di permesso breve, che diventano 14 ore per effetto dell’arrotondamento.

Adempimenti amministrativi

Il CCNL delinea l’iter procedurale da seguire: la domanda di fruizione dei permessi deve essere presentata dal dipendente nel rispetto di un termine di preavviso di almeno tre giorni;  nei casi di particolare e comprovata urgenza o necessità, la domanda può essere presentata anche nelle 24 ore precedenti la fruizione e, comunque, non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui il dipendente intende fruire del periodo di permesso giornaliero od orario.

L’assenza è giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privato, che ha svolto la visita o la prestazione, la quale deve essere inoltrata all’ente dal dipendente oppure trasmessa direttamente, anche per via telematica, a cura del medico o della struttura.

Qualora, poi, il dipendente debba sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie comportanti incapacità al lavoro, è sufficiente un’unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti la necessità di trattamenti sanitari ricorrenti comportanti incapacità lavorativa, secondo cicli o un calendario stabiliti. Il dipendente dovrà produrre tale certificazione all’ente prima dell’inizio della terapia, fornendo il calendario previsto, ove sussistente, e, successivamente, le singole attestazioni di presenza dalle quali risulti l’effettuazione delle terapie nelle giornate previste, nonché il fatto che la prestazione è stata somministrata nell’ambito del ciclo o calendario di terapie prescritto dal medico.

>> PER ULTERIORI APPROFONDIMENTI VEDI QUI

FAQ sui permessi per visite mediche (art. 44 del CCNL 16.11.2022)

  • Un dipendente assunto in corso d’anno a seguito di espletamento di un concorso presso il medesimo Ente o presso un altro Ente, può fruire delle 18 ore di permesso di cui all’art. 44, anche se queste sono già state tutte fruite nel corso del precedente rapporto di lavoro?

Il comma 16 dell’art. 44 ha chiarito che il diritto alla fruizione deve essere riconosciuto anche se un dipendente ha già fruito, in tutto o in parte, dei permessi in parola nel corso del precedente rapporto di lavoro.

  • Un’ autocertificazione del dipendente che ha effettuato la visita con orario e nome struttura può sostituire la certificazione rilasciata dalla struttura medica stessa, a giustificazione dell'assenza? (Orientamento applicativo ARAN CFL n. 22)

Il CCNL prevede espressamente che “l’assenza per i permessi di cui al comma 1 è giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione”.

In mancanza di una indicazione in tal senso nella disciplina contrattuale, va escluso pertanto, che l’assenza possa essere giustificata anche mediante autocertificazione, qualunque sia la causa della mancanza della documentazione giustificativa richiesta.

  • La giornata di assenza per l’espletamento di visite specialistiche, terapie o esami diagnostici in concomitanza ad una incapacità lavorativa, conseguente ad una patologia in atto, è imputata a malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico? (Orientamento applicativo ARAN CFL 164)

La fattispecie di cui sopra è specificatamente disciplinata dall’art. 44, comma 11, del CCNL 16.11.2022. Il lavoratore che, trovandosi già in una situazione di incapacità lavorativa temporanea dipendente da una patologia in atto, deve, contemporaneamente, sottoporsi ad una visita specialistica o deve comunque effettuare terapie o esami diagnostici. Ai sensi della richiamata disciplina contrattuale, il lavoratore fruirà di una intera giornata di assenza che dovrà essere giustificata sia con la specifica attestazione del medico curante (comma 11, lett. a ) sia con l’attestazione di presenza della struttura sanitaria che ha effettuato la prestazione (comma 11, lett. b ). La predetta giornata, come espressamente chiarito dalla norma, è imputata a malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. Per questa casistica, pertanto, non trova applicazione la disciplina dei permessi orari e l’assenza non è fruibile ad ore e non vi è riduzione del monte delle 18 ore annue di permessi per visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici

  • In caso di incapacità lavorativa che viene determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, come deve essere imputata la relativa assenza?

Ai sensi del comma 12 dell’art. 44 deve essere imputata a malattia, con le conseguenti applicazioni della disciplina legale e contrattuale del trattamento giuridico ed economico. In questo caso l’assenza è giustificata con le attestazioni di cui all’art. 44 comma 11 lett. b) , ovvero “ attestazione di presenza, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione”

Per quanto riguarda la tipologia di attestazione che deve essere redatta, il contratto non prevede specifiche caratteristiche, limitandosi a richiedere un’attestazione di presenza, anche in ordine all’orario, redatta dal medico o dalla struttura interessata, anche privati, dove si è svolta la visita o prestazione, che può essere inoltrata all’amministrazione di appartenenza da parte del dipendente o trasmessa telematicamente dallo stesso medico o dal personale della relativa struttura. Tale attestazione, per coerenza con la fattispecie disciplinata, deve recare l’indicazione che la prestazione effettuata, per le caratteristiche di esecuzione, determina “incapacità lavorativa” (Orientamento applicativo ARAN CIRU 22 del comparto Università, ma applicabile anche agli Enti Locali)

  • E’ possibile fruire di un permesso di 30 minuti per l’effettuazione di una visita medica?

No, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 lett. a) dell’art. 44 del CCNL 2019-2021, è possibile fruire dei permessi per frazioni di ora solamente dopo la prima ora: pertanto sarà possibile fruire ad esempio di 1h 30’ ma non di 30’.

Si legga anche:" Permessi brevi dei dipendenti delle Funzioni Locali"

Permessi per donazione sangue

Le principali norme che regolano questi permessi sono: L. 584/1967, DM 8/4/1968, L. 219/2005 e DM 18/11/2015.

I dipendenti donatori di sangue e di emocomponenti hanno diritto ad astenersi dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la normale retribuzione per l'intera giornata lavorativa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8 comma 1 della L. 219/2005, a condizione che:

  • la quantità di sangue donato sia di almeno 250 gr.;
  • il prelievo di sangue risulti effettuato presso un centro di raccolta fisso o mobile, ovvero presso un centro trasfusionale ovvero presso un centro di produzione di emoderivati  regolarmente autorizzati dal Ministero della Sanità.

La giornata di riposo a cui il dipendente ha diritto viene computata in 24 ore a partire dal momento in cui il lavoratore si e' assentato dal  lavoro per l'operazione di prelievo del sangue.

Nel caso in cui il lavoratore si sia recato al centro per donare il proprio sangue e la donazione, per motivi di ordine  sanitario,  non possa essere effettuata ovvero venga effettuata solo parzialmente, il medico addetto al prelievo dovrà rilasciare al lavoratore stesso  un certificato, con l'indicazione del giorno e dell'ora,  attestante  la mancata o parziale donazione.

In tal caso, la durata del permesso sarà riferita al tempo necessario a raggiungere la sede del prelievo e, verificata l’impossibilità totale o parziale di operare il prelievo, per fare ritorno, da questa, alla sede di servizio.

I casi di inidoneità alla donazione e le modalità per certificarlo sono dettagliati nell’art. 1 del Decreto del Ministro della Salute del 18/11/2015.

In un anno, è possibile effettuare fino a 4 donazioni di sangue intero, ridotte a 2 donazioni per la donna in età fertile.

Questo permesso può essere usufruito da tutti i dipendenti con contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato e a tempo parziale o pieno, considerato che il D.lgs 219/2005 (art. 8 comma 1) parla genericamente di lavoratori dipendenti ovvero interessati dalle tipologie contrattuali di cui al D.lgs. 276/2003 s.m.i..

Adempimenti amministrativi

La normativa e la contrattazione collettiva non fanno riferimento a dettagliate tempistiche per la richiesta da inoltrare al datore di lavoro.

Il tenore della norma - che stabilisce che “il dipendente donatore di sangue ha diritto ad astenersi dal lavoro...” configura questa tipologia di permesso come un diritto soggettivo del dipendente, su cui pertanto ricade solamente l’onere di avvisare con il dovuto preavviso di almeno qualche giorno il proprio dirigente/ responsabile perché questi possa adottare le necessarie misure organizzative per far fronte all’assenza.

Il dipendente è tenuto, altresì, una volta rientrato al lavoro, a presentare la necessaria documentazione per fruire della giornata retribuita: a corredo della propria richiesta, deve pertanto fornire un certificato rilasciato dal  medico  che  ha  effettuato  il prelievo del sangue indicante:

  1. i dati anagrafici del donatore, rilevati da un valido documento di riconoscimento, gli estremi del quale devono essere annotati;
  2. la avvenuta donazione gratuita del sangue, nonchè il quantitativo prelevato, il giorno e l'ora del prelievo.

In caso di impossibilità all’effettuazione del prelievo per inidoneità del donatore, come detto, il certificato dovrà contenere l’attestazione dell’inidoneità, al fine di avere diritto al permesso retribuito limitatamente al tempo necessario per l’accertamento dell’inidoneità e il rientro presso la sede di lavoro.

Il certificato deve essere rilasciato su modulo intestato al centro presso il quale è avvenuta la donazione e contenente gli estremi di autorizzazione per il funzionamento del centro stesso da parte del Ministero della Sanità.

FAQ sui permessi per donazione sangue

  • Un dipendente si astiene dal lavoro per donazione sangue ma non viene, però, considerato idoneo alla stessa. In tale ipotesi, può comunque fruire di un permesso riferibile all' intera giornata oppure, in applicazione dell' art. 8 comma 2 della Legge n. 219 del 2005, può essergli garantito soltanto il tempo necessario all'accertamento dell' idoneità alla donazione? (Parere n. 6.2 ARAN da raccolta sistematica permessi retribuiti comparto Scuola)

L’ARAN, in un orientamento applicativo riferito al comparto Scuola ma estensibile anche agli Enti Locali, pur ritenendo che la questione esuli dalle proprie competenze, non riguardando  clausole contrattuali ma disposizioni legislative, ritiene che nell'ipotesi di inidoneità alla donazione vada applicato il comma 2 dell’art. 8 del D.lgs. 219/2005, quindi debba essere considerato come permesso esclusivamente il tempo necessario all'espletamento delle procedure relative all'accertamento dell'idoneità alla donazione. Infatti la previsione di un'intera giornata di permesso è preposta a garantire il completo ripristino dello stato fisico del dipendente-donatore e, pertanto può essere concessa soltanto nel caso di avvenuta donazione.

  • E’ possibile interrompere le ferie con un permesso per particolari motivi personali o con un permesso per donazione sangue?

Si ritiene di no, in quanto i casi di sospensione delle ferie sono dettagliatamente elencati nell’art. 38 comma 16 del CCNL 2019-2021, ovvero malattia di durata di più di 3 giorni o che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero e in caso di lutto per la fruizione dei permessi di cui all’art. 40 comma 1- 2° allinea- del medesimo CCNL.