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Differenze tra risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia

21 OTTOBRE 2019

La Corte di Cassazione ha nuovamente chiarito che gli interventi di “ristrutturazione edilizia”, la cui realizzazione senza il preventivo rilascio del permesso di costruire integra il reato di cui all’art. 44 del dPR n. 380 del 2001, comprendono l’esecuzione di lavori consistenti nel ripristino o nella sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, ovvero nella eliminazione, modificazione e inserimento di nuovi elementi ed impianti, e sono distinguibili dagli interventi di “risanamento conservativo”, in relazione ai quali non vi è la necessità del rilascio del permesso a costruire, i quali si caratterizzano per il mancato apporto di modifiche sostanziali all’assetto edilizio preesistente, alla luce di una valutazione compiuta tenendo conto della globalità dei lavori eseguiti e delle finalità con questi perseguite.

Nel caso deciso dalla Corte, le opere realizzate avendo comportato una sostanziale modifica dell’immobile, estendendone di fatto la cubatura utile a fini abitativi, avevano indubbiamente travalicato i confini del mero risanamento conservativo, tracimando nell’ambito della ristrutturazione edilizia.