News

Il reato di disastro innominato è ancora vigente

5 DICEMBRE 2019

La Corte di Cassazione I sez. pen. con la sentenza n. 44528 ha riaffermato che l’art. 434 CP (disastro  innominato) è ancora vigente.

Il legislatore del 2015, intatti, introducendo la più dettagliata fattispecie di “disastro ambientale” prevista dall’art. 452-quater cod. pen., non ha inteso abrogare l’art. 434, in quanto:
1) la nuova fattispecie individua ai nn. 1) (alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema) e 2) (alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali) ipotesi sanzionatorie del tutto estranee rispetto alla struttura del reato di disastro innominato e, dunque, con quest’ultimo non confliggenti al punto da determinarne l’abrogazione;
2) il confronto tra l’art. 434 cod. pen. e il n. 3) dell’art. 452-quater, sostiene la Corte, può essere pianamente risolto con il ricorso al principio di specialità, che già consente la delimitazione del confine tra la residuale area di operatività del disastro innominato e quella della più grave ipotesi novellata, connotata da una speciale offesa alla pubblica incolumità. Anche senza l’introduzione della clausola di riserva “Fuori dai casi previsti dall’art. 434 cod. pen.”, quindi, il reato di disastro innominato ha comunque funzione residuale, configurandosi solo quando non sussistano gli elementi specializzanti previsti dall’art. 452- quater cod. pen.