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Limiti dell’autonomia regolamentare nell’ambito dei contratti sottosoglia

Parere MIT 26/02/2024, n. 2316

21 MARZO 2024

Quesito

 
L’art. 1 dell’allegato II.1 del Codice prevede che “le stazioni appaltanti possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un regolamento” relativo, nell’ambito del sotto-soglia, alle modalità di conduzione delle indagini di mercato, alle modalità di costituzione e revisione dell’elenco degli operatori economici da invitare alle procedure di affidamento, ai criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta, all’organizzazione dell’elenco per categoria e fascia anche ai fini dell’applicazione del principio di rotazione.
Si chiede l’avviso di codesto ufficio sulle seguenti questione: a) se il riferimento al regolamento debba intendersi alla potestà normativa di cui all’art. 7 del d.lgs 267/2000, con conseguente competenza del consiglio comunale ovvero alle competenze organizzative dell’ente, con attrazione del regolamento tra le competenze della giunta ai sensi dell’art. 48, comma 3 del d.lgs. 267/2000; b) se le previsioni di cui al comma 3 dell’art. 1 dell’allegato II.1 fissano i limiti della potestà regolamentare in materia di sotto-soglia o, se, invece, nell’ambito di tale micro-sistema di cui alla parte I del libro II del Codice l’ente locale può esercitare il potere regolamentare o, eventualmente, la potestà organizzativa anche per disciplinare ulteriori segmenti del procedimento, come ad esempio l’individuazione di soglie più basse rispetto a quelle dell’art. 50, comma 1, lett. a) e b) del codice per gli affidamenti diretti, o anche la procedimentalizzazione dell’affidamento diretto prevedendo l’obbligo in capo al RUP di consultare almeno due o più operatori economici, ovvero i criteri di campionamento di cui all’art. 52, comma 1 del Codice, o ancora i casi in cui è possibile non richiedere la garanzia definitiva; ovvero se tali questioni rientrano nel potere discrezionale del RUP da esercitare caso per caso e non sono suscettibili di regolamentazione in via generale e astratta.
 
Risposta
 
Ogni ente avrà facoltà di dotarsi di regolamento nel rispetto del proprio ordinamento. Per gli Enti locali, la normativa di riferimento deve essere quella di cui al d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. I regolamenti in materia di contrattualistica pubblica, incidendo anche su posizione soggettive di terzi operatori economici, rientrano tra quelli di competenza del Consiglio comunale, a norma dell’art. 7 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.
Detti regolamenti non possono disciplinare gli appalti sopra la soglia comunitaria; nel sotto soglia, invece, il Comune avrà di certo facoltà di regolare ad es. la richiesta di preventivi, le verifiche a campione etc. ossia tutto quello che può essere strumentale all’affidamento secondo le indicazione del Codice.