Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge con le nuove misure
22 APRILE 2025
Con l’entrata in vigore del decreto legge 11 aprile 2025, n. 48 – il cosiddetto “Decreto Sicurezza” – si rafforza l’arsenale normativo contro l’occupazione abusiva degli immobili. Tra le novità più significative, spicca l’introduzione dell’articolo 634-bis nel codice penale, che configura come reato l’occupazione arbitraria di un immobile destinato a domicilio altrui, quando compiuta mediante violenza, minaccia o raggiro.
La norma si affianca a strumenti di contrasto già esistenti e introduce procedure più snelle per ottenere il rilascio dell’immobile indebitamente detenuto. Tuttavia, l’impatto della novità legislativa non si esaurisce nella sola sfera penale: rilevanti sono anche i riflessi sull’attività degli ufficiali d’anagrafe.
A tal proposito, resta in vigore il divieto di iscrizione anagrafica previsto dall’articolo 5 del d.l. n. 47/2014, che sancisce l’impossibilità di registrare la residenza o attivare utenze pubbliche in caso di occupazione abusiva senza titolo. La giurisprudenza e le circolari ministeriali – in particolare la n. 14/2014 del Ministero dell’Interno – hanno chiarito che il divieto si applica solo nei casi di occupazioni penalmente rilevanti, distinguendole da mere controversie civili tra proprietario e occupante (come, ad esempio, la permanenza oltre la scadenza del contratto o il mancato pagamento del canone).
L’introduzione dell’articolo 634-bis rafforza tale distinzione, poiché chiarisce che il divieto anagrafico scatta solo in presenza di un reato procedibile a querela. Dunque, per l’ufficiale d’anagrafe il discrimine diventa la presenza o meno di una querela formale da parte del proprietario, che dovrà anche essere informato con la comunicazione di avvio del procedimento.