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Nuovo reato per chi occupa casa altrui: riflessi sull’attività degli ufficiali d’anagrafe

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge con le nuove misure

22 APRILE 2025

Con l’entrata in vigore del decreto legge 11 aprile 2025, n. 48 – il cosiddetto “Decreto Sicurezza” – si rafforza l’arsenale normativo contro l’occupazione abusiva degli immobili. Tra le novità più significative, spicca l’introduzione dell’articolo 634-bis nel codice penale, che configura come reato l’occupazione arbitraria di un immobile destinato a domicilio altrui, quando compiuta mediante violenza, minaccia o raggiro.

La norma si affianca a strumenti di contrasto già esistenti e introduce procedure più snelle per ottenere il rilascio dell’immobile indebitamente detenuto. Tuttavia, l’impatto della novità legislativa non si esaurisce nella sola sfera penale: rilevanti sono anche i riflessi sull’attività degli ufficiali d’anagrafe.

A tal proposito, resta in vigore il divieto di iscrizione anagrafica previsto dall’articolo 5 del d.l. n. 47/2014, che sancisce l’impossibilità di registrare la residenza o attivare utenze pubbliche in caso di occupazione abusiva senza titolo. La giurisprudenza e le circolari ministeriali – in particolare la n. 14/2014 del Ministero dell’Interno – hanno chiarito che il divieto si applica solo nei casi di occupazioni penalmente rilevanti, distinguendole da mere controversie civili tra proprietario e occupante (come, ad esempio, la permanenza oltre la scadenza del contratto o il mancato pagamento del canone).

L’introduzione dell’articolo 634-bis rafforza tale distinzione, poiché chiarisce che il divieto anagrafico scatta solo in presenza di un reato procedibile a querela. Dunque, per l’ufficiale d’anagrafe il discrimine diventa la presenza o meno di una querela formale da parte del proprietario, che dovrà anche essere informato con la comunicazione di avvio del procedimento.