Il chiarimento dell’Agenzia delle entrate
28 OTTOBRE 2025
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 267 del 22 ottobre 2025, ha precisato che la richiesta di modifica del nome e/o del cognome è soggetta all’imposta di bollo fin dall’origine, anche se presentata da cittadini italiani residenti all’estero tramite consolato o ambasciata. Tale imposizione, prevista dall’art. 3 della Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972, si applica in quanto la richiesta comporta l’adozione di un provvedimento amministrativo da parte dell’organo competente e non costituisce un atto adottato o ricevuto dagli uffici diplomatici o consolari.
L’unica eccezione è stabilita dall’art. 93 del D.P.R. 396/2000, che esenta dall’imposta le istanze relative a nomi o cognomi che possano suscitare ridicolo o vergogna, oppure che rivelino l’origine naturale. Al di fuori di questi casi specificamente previsti, l’imposta di bollo è dovuta e non può essere esclusa né per analogia né per interpretazione estensiva.