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Cambio nome e imposta di bollo

Il chiarimento dell’Agenzia delle entrate

28 OTTOBRE 2025

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta ad interpello n. 267 del 22 ottobre 2025, ha precisato che la richiesta di modifica del nome e/o del cognome è soggetta all’imposta di bollo fin dall’origine, anche se presentata da cittadini italiani residenti all’estero tramite consolato o ambasciata. Tale imposizione, prevista dall’art. 3 della Tariffa allegata al D.P.R. 642/1972, si applica in quanto la richiesta comporta l’adozione di un provvedimento amministrativo da parte dell’organo competente e non costituisce un atto adottato o ricevuto dagli uffici diplomatici o consolari.
L’unica eccezione è stabilita dall’art. 93 del D.P.R. 396/2000, che esenta dall’imposta le istanze relative a nomi o cognomi che possano suscitare ridicolo o vergogna, oppure che rivelino l’origine naturale. Al di fuori di questi casi specificamente previsti, l’imposta di bollo è dovuta e non può essere esclusa né per analogia né per interpretazione estensiva.