Elezioni e referendum 2026: convertito in legge il decreto n. 196/2025
Il testo coordinato del d.l. n. 196/2025 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 2026, n. 18
16 FEBBRAIO 2026
Nella G.U. n. 36 del 13 febbraio è stata pubblicata la legge 13 febbraio 2026, n. 18 di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 196 del 27 dicembre 2025, recante disposizioni urgenti per le consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 2026.
Le consultazioni elettorali e referendarie previste per il 2026 si terranno nell’arco di
due giornate consecutive, domenica e lunedì. I seggi resteranno aperti dalle ore 7 alle 23 nella prima giornata e dalle 7 alle 15 nella seconda.
L’estensione delle operazioni di voto su due giorni comporta un adeguamento dei
compensi forfettari riconosciuti ai componenti degli uffici elettorali di sezione, con un incremento pari al 15 per cento rispetto agli importi ordinari. Restano ferme le ulteriori maggiorazioni già previste dall’ordinamento nei casi di contemporaneo svolgimento di più consultazioni.
Il provvedimento interviene inoltre sulle
modalità di scrutinio qualora, nel medesimo anno, si tengano referendum, elezioni suppletive per il Parlamento o consultazioni amministrative. In caso di abbinamento, lo spoglio dovrà seguire un ordine tassativo: in primo luogo i referendum, quindi le elezioni suppletive o amministrative, senza soluzione di continuità. Per talune consultazioni di ambito locale è espressamente prevista la possibilità di differire al martedì mattina lo scrutinio circoscrizionale.
Sul piano finanziario, il decreto dispone un
incremento superiore a 6,1 milioni di euro del fondo statale destinato alla copertura delle spese elettorali per l’anno 2026.
Una specifica previsione riguarda i
Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti nei quali sia stata ammessa una sola lista. In via limitata al 2026, l’elezione sarà considerata valida qualora la lista ottenga almeno il 50 per cento dei voti validamente espressi e partecipi al voto almeno il 40 per cento degli aventi diritto. In difetto di tali condizioni, la consultazione dovrà essere dichiarata nulla.