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L'incremento dell'indennità di funzione del sindaco ha un vincolo di destinazione

Sintesi della deliberazione della Corte dei conti, Sez. controllo per la Liguria, 12 novembre 2020, n. 98

4 DICEMBRE 2020

L’incremento dell’indennità di funzione del Sindaco, se non utilizzato, rientra nella disponibilità dello Stato perché ha un vincolo di destinazione ben preciso: è quanto affermato dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Liguria, nella recente deliberazione n. 98/2020/PAR, depositata lo scorso 12 novembre.

Come è noto, l’art. 1 del d.m. 23 luglio 2020 sancisce che “Le misure mensili dell'indennità di funzione spettante ai sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti, stabilite dal decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 4 aprile 2000, n. 119, ferma restando la riduzione del 10 per cento di cui all'art. 1, comma 54, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono incrementate, a decorrere dal 1° gennaio 2020, fino all'85 per cento della misura dell'indennità stabilita per sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti”.