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L'indennità per il vicesindaco reggente

Deliberazione della Corte dei conti (Sez. reg. di controllo per la Liguria), 14 gennaio 2021, n. 4

25 GENNAIO 2021

Nel caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, il vicesindaco lo sostituisce e assume la reggenza dell’ente fino alle nuove elezioni. Al vicesindaco, carica istituzionalizzata dall’art. 46, comma 2, del TUEL (d.lgs. n. 267/2000), va pertanto corrisposta, nel periodo di reggenza, in luogo di quella determinata ai sensi degli artt. 3, comma 6, e 4 del d.m. n. 119/2000, l’indennità nella misura stabilita per il sindaco. Ad evidenziarlo è la deliberazione della Corte dei conti (Sez. controllo per la Liguria), 14 gennaio 2021, n. 4.