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Competenza relativa all'adozione del provvedimento di acquisizione sanante in tema di espropriazione

Il ruolo del consiglio comunale confermato da un consolidato orientamento giurisprudenziale

29 GENNAIO 2021

Secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale l'adozione del provvedimento di acquisizione sanante di cui all'art. 42-bis del d.P.R. n. 327/2001 è riservata alla competenza del consiglio comunale poiché riconducibile al novero dei provvedimenti di acquisizione individuato dall'art. 42, comma 2, lett. l), del d.lgs. n. 267 del 2000 (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 10 maggio 2018, n. 2810; TAR Toscana, sez. I, 15 maggio 2020, n. 572; TAR Calabria Reggio Calabria, 6 dicembre 2019, n. 698). Ne consegue l'illegittimità dell'atto di acquisizione sanante emesso dal dirigente e non dal consiglio comunale. Ad evidenziarlo è la sentenza del TAR Lombardia (Sez. III) del 11 gennaio 2021, n. 68.