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Criterio di approvazione dello statuto comunale

La rilevante sentenza del Consiglio di Stato (Sez. I), 1° febbraio 2021, n. 129

4 FEBBRAIO 2021

Il Consiglio di Stato (Sez. I), con parere del 1° febbraio 2021, n. 129, ha stabilito che ai sensi dell’art. 6, comma 4 d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), che richiede per l’approvazione dello Statuto e per le modifiche statutarie in prima seduta il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, ai fini del quorum deve computarsi anche il sindaco, in quanto non espressamente escluso dalla disposizione normativa. In sede di approvazione e modifiche dello Statuto comunale,  la maggioranza richiesta per la deliberazione è definita dalla norma indicando una frazione (un terzo, due terzi, etc.) del numero complessivo dei componenti (che è variabile in funzione della classe demografica di appartenenza dell’ente locale); ove il risultato della divisione del numero dei componenti l’organo collegiale (o dei consiglieri assegnati) dia un resto in decimali, ai fini del calcolo dell’arrotondamento, nel caso in cui la maggioranza richiesta per la deliberazione sia definita dalla norma indicando una frazione del numero complessivo dei componenti e il risultato della divisione del numero dei componenti l’organo collegiale dia un resto in decimali, in assenza di indicazioni normative espresse di segno diverso si deve procedere all’arrotondamento per eccesso alla cifra intera superiore.