News

Quanto è ampio il diritto di accesso dei consiglieri comunali?

Il parere di ANCI Risponde al quesito posto da un Comune

23 FEBBRAIO 2021

Il “diritto di accesso” e il “diritto all’informazione” dei consiglieri comunali trovano la loro disciplina specifica nell’art. 43, comma 2, del d.lgs. 267/2000 che testualmente dispone: “I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del Comune e della Provincia, nonché delle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”. Tali diritti, di portata molto ampia e non condizionata, non soggetti a onere motivazionale, aventi a oggetto ogni documento, notizia e informazione in possesso dell’Ente (amministratori e dipendenti), sono valorizzati dalla giurisprudenza e dalla dottrina in quanto hanno l’obiettivo di mettere in condizione il consigliere comunale e provinciale di esercitare il proprio mandato e di verificare il comportamento degli organi istituzionali e decisionali del Comune (e della Provincia) che dev’essere improntato al principio della trasparenza. Ciò premesso, il quesito rivolto da un Comune al servizio ANCI Risponde riguarda proprio la circoscrizione del perimetro di questo diritto di accesso. In altre parole, i suoi limiti e l’ampiezza di esso, poiché la stessa giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di evidenziare che alcuni limiti all’esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali si possono rinvenire:

a) nel fatto che esso non deve sostanziarsi in richieste assolutamente generiche ovvero meramente emulative;
b) nel fatto che esso debba avvenire in modo da comportare il minor aggravio possibile per gli uffici comunali.
La giurisprudenza ha anche ribadito, tuttavia, che il diritto di accesso del consigliere comunale non può subire compressioni di sorta per pretese esigenze di natura burocratica dell’Ente, tali da ostacolare l’esercizio del suo mandato istituzionale – la richiesta (qualora essa sia di una certa gravosità, sia organizzativa che economica per gli uffici comunali) va esaudita secondo i tempi necessari per non determinare interruzione alle altre attività di tipo corrente” (cfr., fra le molte, Cons. Stato, sez. V, 22.05.2007 n. 929). In tal caso, quindi, l’istanza non va respinta, ma, entro termini ragionevoli dev’essere evasa. Ogni altra decisione potrebbe essere “ostruzionistica” del diritto di accesso del Consigliere.
Insomma, occorre sempre trovare un equilibrio per superare ogni eventuale forma di ostruzionismo che, a seconda delle circostanze, potrebbe configurarsi vuoi a carico dell’Ente vuoi a carico del Consigliere richiedente.