Il parere di ANCI Risponde al quesito posto da un Comune
23 FEBBRAIO 2021
Il “diritto di accesso” e il “diritto all’informazione” dei consiglieri comunali trovano la loro disciplina specifica nell’art. 43, comma 2, del d.lgs. 267/2000 che testualmente dispone: “I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del Comune e della Provincia, nonché delle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge”. Tali diritti, di portata molto ampia e non condizionata, non soggetti a onere motivazionale, aventi a oggetto ogni documento, notizia e informazione in possesso dell’Ente (amministratori e dipendenti), sono valorizzati dalla giurisprudenza e dalla dottrina in quanto hanno l’obiettivo di mettere in condizione il consigliere comunale e provinciale di esercitare il proprio mandato e di verificare il comportamento degli organi istituzionali e decisionali del Comune (e della Provincia) che dev’essere improntato al principio della trasparenza. Ciò premesso, il quesito rivolto da un Comune al servizio ANCI Risponde riguarda proprio la circoscrizione del perimetro di questo diritto di accesso. In altre parole, i suoi limiti e l’ampiezza di esso, poiché la stessa giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di evidenziare che alcuni limiti all’esercizio del diritto di accesso dei consiglieri comunali si possono rinvenire: