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Incompatibilità per lite pendente ex art. 63 TUEL

Parere del Servizio consulenza Regione Friuli Venezia Giulia, 22 giugno 2022, n. 28244

22 GIUGNO 2022

“Considerato che le ineleggibilità e le incompatibilità non possono essere estese al di là dell’espressa previsione di legge, trattandosi di disciplina in ordine alla quale non è possibile operare alcuna estensione analogica, sembra che non possa reputarsi sussistente la causa di incompatibilità per lite pendente di cui all’art. 63, comma 1, n. 4, del d.lgs. 267/2000 qualora l’amministratore locale non sia parte processuale in senso tecnico nel giudizio con il Comune, ma lo sia la società di cui egli è socio”.

 
Questo, in sintesi, la massima che sintetizza il parere del 22 giugno scorso espresso dal Servizio consulenza Regione Friuli Venezia Giulia in materia di incompatibilità per lite pendente. Il Servizio è intervenuto su esplicita richiesta del Comune, che aveva chiesto “un parere in relazione ad una presunta ipotesi di incompatibilità, ai sensi dell’art. 63, comma 1, n. 4), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei confronti di un consigliere comunale neoletto, socio unico di una società a responsabilità limitata, la quale ha una lite pendente contro il Comune, promossa dal soggetto – poi divenuto amministratore locale – in qualità di legale rappresentante di detta società”.