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Gli illeciti del Comune non vanno sempre ascritti al sindaco

L'ordinanza della Corte di Cassazione 20 giugno 2022, n. 19751, sul tema della separazione delle funzioni e delle responsabilità del primo cittadino

6 LUGLIO 2022

Gli illeciti del Comune non possono essere sempre ascritti al sindaco, nel caso in cui sussista una precisa articolazione burocratica preposta allo svolgimento dell’attività medesima, con relativo dirigente dotato di autonomia decisionale e di spesa. A stabilirlo l’ordinanza del 20 giugno 2022, n. 19751 della Corte di Cassazione, che è così intervenuta sul tema delle violazioni di norme e sulla responsabilità della figura del sindaco.
La Suprema Corte ha di fatto ribaltato quello che erano stato l’orientamento emerso nel primo grado di giudizio e successivamente in Appello, affermando in primo luogo che le responsabilità penali e le responsabilità di ordine sanzionatorio-amministrativo connesse alla violazione delle norme che l’ente è tenuto a osservare nello svolgimento della sua attività, sono ripartite tra gli organi elettivi e quelli burocratici sulla base del principio della separazione delle funzioni e in correlazione alle rispettive attribuzioni, desumibili dalla disciplina di settore.