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Acquisizione di notizie ed informazioni in possesso degli uffici comunali

Il parere del Ministero dell'Interno (Dip. Affari Interni e Territoriali) del 24 febbraio 2023

3 MARZO 2023

“L’art.43, c.2, del d.lgs. n.267/2000 con l’espressione notizie ed informazioni comprende sia il diritto d’accesso alla documentazione sia quello dei consiglieri ad essere informati sulle attività dell’Ente ponendo sullo stesso piano le informazioni da reperire presso il comune o le aziende ed enti dipendenti”.
 
Questo, in sintesi, il parere espresso Ministero dell’Interno (Dip. Affari Interni e Territoriali) in data 24 febbraio 2023. Con questo Parere, il Ministero ha inteso rispondere ai dubbi sollevati da una Prefettura che, a seguito di esplicita richiesta di alcuni consiglieri comunali di minoranza, ha posto un quesito in merito alla legittimità della direttiva del direttore generale del comune, indirizzata ai dirigenti, con cui si dispone in materia di rilascio, da parte degli uffici comunali, di notizie ed informazioni ai consiglieri, non integranti accesso ad atti e documenti detenuti dai medesimi uffici.
Come rilevato dal Ministero, “secondo l’attuale disciplina interna, che distingue tra l’accesso agli atti e l’esercizio del diritto all’informazione, riguardante quest’ultimo notizie ed informazioni che non hanno una natura documentale, i consiglieri devono inoltrare le istanze di informazione per il tramite della presidenza del consiglio comunale“.
 
Il Ministero ha osservato preliminarmente “che l’articolo 43, comma 2, del d.lgs. n.267/2000 prevede che i consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. La norma utilizza in senso ampio l’espressione notizie ed informazioni che comprende sia il diritto di accesso alla documentazione, con rilascio di copie, sia il diritto ad essere informati sulle attività dell’ente”. Nelle conclusioni, il Ministero evidenzia che “il regolamento del consiglio comunale si limita a precisare che nel caso in cui si intendano acquisire notizie da uffici delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti dal comune (e, dunque, non notizie acquisibili all’interno della struttura comunale), le richieste possono essere inoltrate tramite la presidenza del consiglio comunale, null’altro disponendo”.