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Conferimento di deleghe ai consiglieri comunali e a privati cittadini

Sintesi del parere del Ministero dell’Interno (Dip. Affari Interni e Territoriali), 24 gennaio 2025

29 GENNAIO 2025

L’art. 50, comma 8, del d.lgs. n.267/2000 disciplina la nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, ma non disciplina il conferimento di incarichi operativi a privati cittadini. Questo, in sintesi, il parere espresso dal Ministero dell’Interno (Dipartimento Affari Interni e Territoriali) lo scorso 24 gennaio, in riferimento alla richiesta di una Prefettura rispetto a due decreti adottati dal sindaco di un Comune in materia di conferimento di deleghe ai consiglieri comunali e attribuzione di incarichi a privati cittadini.

Con un decreto del 19 giugno 2024 il sindaco ha attribuito deleghe ai consiglieri comunali, specificando che queste hanno “rilevanza esclusivamente interna” e non possono produrre effetti giuridici esterni.
Il parere del Ministero evidenzia che, nel quadro dell’autonomia statutaria degli Enti locali sancita dall’art. 6 del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), è ammessa la possibilità di disciplinare deleghe interorganiche, purché queste siano coerenti con la funzione istituzionale dell’organo interessato.
In particolare, il Ministero chiarisce che i consiglieri possono essere incaricati di compiti di studio e collaborazione su specifiche materie, a condizione che tali incarichi non comportino l’adozione di atti a rilevanza esterna né l’assunzione di funzioni di gestione, prerogative che spettano esclusivamente agli organi burocratici dell’ente. Questo principio trova conferma nella giurisprudenza amministrativa: il TAR Toscana, con la decisione n. 1284/2004, ha ritenuto legittima una norma statutaria che escludeva la delega ai consiglieri di funzioni amministrative attive, per evitare la confusione tra il ruolo di controllore e controllato.