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Rimborso delle spese di viaggio per gli amministratori solo se la presenza è qualificata da un obbligo giuridico

Focus sulla deliberazione della Corte dei conti (Sez. controllo per la Toscana), 22 gennaio 2025, n. 2

19 FEBBRAIO 2025

Ai fini del rimborso delle spese di viaggio sostenute dagli amministratori locali per le presenze in giornate diverse da quelle riconducibili alla partecipazione alle sedute degli organi non è sufficiente il mero esercizio di funzioni proprie o delegate, dovendo altresì ricorrere il requisito della “necessarietà” della presenza stessa, qualificata dalla preesistenza di un obbligo giuridico in capo all’interessato e dalla eterodeterminazione della scelta. Questo in sintesi il principio affermato dalla deliberazione della Corte dei conti (Sez. Contr. per la Toscana), 22 gennaio 2025, n. 2. La Corte dei conti ha evidenziato che il rimborso compete al verificarsi di due eventi: partecipazione alle sedute degli organi assembleari o esecutivi ovvero svolgimento delle funzioni proprie o delegate, purché la presenza risulti “necessaria”.

In particolar modo, riferisce la Corte dei conti, è da ritenersi necessaria quella presenza qualificata da un preesistente obbligo giuridico dell’interessato che non gli consentirebbe una scelta diversa per l’esercizio della propria funzione, salvo il non esercizio della funzione stessa.
La rimborsabilità delle spese, affermano i giudici, è da escludersi nel caso di presenze in ufficio discrezionalmente rimesse alla valutazione soggettiva dall’amministratore locale, quali per esempio quelle che si verificano in giorni diversi dalle sedute degli organi di appartenenza, in quanto coperte dall’indennità di funzione.