
Il Comune è tenuto a osservare le prescrizioni sul numero massimo degli assessori
Composizione della giunta comunale: il parere del Ministero dell’Interno (Dip. Affari Interni e Territoriali), 2 aprile 2025
4 APRILE 2025
L’Ente è tenuto ad osservare le prescrizioni recate dalla normativa statale in merito al numero massimo degli assessori, mentre dovrà attenersi alla disciplina statutaria nella parte in cui prevede il numero minimo di assessori in giunta. Questo è in sintesi il contenuto del parere del Ministero dell’Interno (Dip. Affari Interni e Territoriali) del 2 aprile 2025.
Il segretario generale di un Comune ha chiesto chiarimenti in merito alla corretta composizione della Giunta comunale, segnalando un evidente contrasto tra la normativa statale e le disposizioni dello statuto comunale sul numero massimo di assessori consentito.
La questione nasce dal fatto che la legge statale (art. 2, comma 185, della legge 191/2009) stabilisce che, nei Comuni con più di 10mila abitanti, la Giunta non possa superare i cinque assessori. Tuttavia, lo statuto comunale, approvato nel 2002, prevede che la Giunta sia composta dal sindaco e da un numero variabile di assessori, compreso tra un minimo di quattro e un massimo di sette, incluso il vicesindaco. Si tratta di una discrepanza che ha sollevato dubbi sulla validità delle disposizioni statutarie in contrasto con la normativa nazionale.