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Consigliere comunale e impresa familiare: nessuna incompatibilità automatica senza ruolo attivo o rappresentativo

Parere del Ministero dell’Interno (Dip. Affari Interni e Territoriali), 8 luglio 2025

11 LUGLIO 2025

Mediante il parere datato 8 luglio 2025, il Ministero dell’Interno (Dipartimento Affari Interni e Territoriali) ha espresso il proprio orientamento sulla compatibilità tra la carica di consigliere comunale e il ruolo di collaboratore in un’impresa familiare ai sensi dell’art. 230-bis del codice civile, in un caso in cui l’impresa, intestata al genitore del consigliere, risultava aggiudicataria di appalti pubblici nell’interesse del Comune. Il dubbio sollevato riguardava l’eventuale applicabilità della causa di incompatibilità prevista dall’art. 63, comma 1, n. 2 del d.lgs. 267/2000, che vieta il mandato elettivo a chi, direttamente o indirettamente, “ha parte” in appalti con il Comune.

 
Secondo il Dipartimento, dalla semplice partecipazione del consigliere all’attività lavorativa dell’impresa familiare non può automaticamente derivare una situazione di incompatibilità. L’impresa familiare è, infatti, giuridicamente un’impresa individuale in cui il titolare, in questo caso il genitore, è l’unico responsabile verso i terzi e l’unico soggetto titolare della capacità rappresentativa. I collaboratori familiari non assumono la qualifica di co-imprenditori, né possono essere equiparati ad amministratori o rappresentanti dell’ente imprenditoriale. Di conseguenza, mancherebbe il presupposto soggettivo richiesto dalla norma in esame per determinare la sussistenza dell’incompatibilità.