News

Conflitti di interessi e amministratori locali: il nuovo parere ANAC

Raccomandazioni su trasparenza e codici di condotta per gli amministratori locali

1 SETTEMBRE 2025

Il sindaco di un Comune ha sottoposto all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) un quesito relativo alla possibile configurazione di un conflitto di interessi, in applicazione dell’art. 16 del d.lgs. 36/2023, nell’ambito dell’adesione dell’ente a una fondazione tramite accordo di cooperazione ex art. 15 della legge n. 241/1990. Con il parere del 30 luglio 2025, ANAC chiarisce la definizione di conflitto di interessi e le maniere di scongiurarlo.

Innanzitutto, l’ANAC ha chiarito che tale accordo, volto a disciplinare attività di interesse comune tra amministrazioni, non rientra nell’ambito delle procedure di gara o concessione di contratti pubblici. Di conseguenza, la normativa sul conflitto di interessi legata agli appalti non appare direttamente applicabile al caso concreto. Il parere ANAC entra nel merito della più ampia nozione di conflitto di interessi, ricordando che non esiste una definizione univoca nel nostro ordinamento. La giurisprudenza amministrativa lo individua come la situazione in cui decisioni di rilevanza pubblica siano assunte da chi abbia interessi privati, anche potenziali, in contrasto con l’interesse generale. Sul piano normativo, vengono richiamati l’art. 6-bis della legge n. 241/1990 e il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.P.R. n. 62/2013), che impongono l’obbligo di astensione in caso di conflitti, ma che non si applicano agli organi di indirizzo politico. Per questi ultimi, rileva l’art. 78 del d.lgs. n. 267/2000, che sancisce il dovere di astenersi da decisioni che coinvolgano interessi propri o di parenti e affini fino al quarto grado. Nel caso in esame, l’ANAC ha ritenuto che il semplice rapporto di parentela tra il sindaco e il socio di una società collegata indirettamente alla Fondazione non sia sufficiente, da solo, a configurare un conflitto tale da imporre l’astensione.