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Surroga del consigliere comunale dimissionario: focus sui limiti normativi

Analisi del parere del Ministero dell’Interno (Dip. Affari Interni e Territoriali), 5 novembre 2025

10 NOVEMBRE 2025

Il recente parere del Ministero dell’Interno (Dipartimento Affari Interni e Territoriali) datato 5 novembre 2025 interviene su un quesito sollevato in tema di surroga dei consiglieri comunali dimissionari. In particolare, è stato chiesto se, in caso di esaurimento della lista di appartenenza del consigliere dimissionario (ossia quando tutti i candidati successivi rinuncino al subentro), sia possibile attribuire il seggio vacante a un candidato appartenente a un’altra lista della medesima coalizione, sulla base del quoziente più elevato.

Il riferimento normativo invocato riguarda l’art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), secondo cui il seggio vacante è attribuito al primo dei non eletti nella medesima lista. Alcuni interpreti, tuttavia, auspicano una lettura più ampia della disposizione, in raccordo con l’art. 73, comma 11, TUEL, che disciplina l’assegnazione iniziale dei seggi in base ai quozienti di coalizione.

La posizione del Dipartimento Affari Interni e Territoriali: nessuna estensione interpretativa

L’Amministrazione ha chiarito in modo netto che la previsione dell’art. 45 TUEL non è suscettibile di applicazione estensiva. Non è dunque ammissibile colmare l’assenza di surrogabili in una lista ricorrendo ai candidati di altra lista della stessa coalizione. Tale opzione interpretativa – si legge nel parere – introdurrebbe una deviazione non prevista dal legislatore e violerebbe il principio di stretta legalità in materia elettorale.