Pianta organica farmacie: discrezionalità del Comune confermata dal TAR
La sentenza TAR Lombardia (Sez. III), 16 marzo 2026, n. 1252 chiarisce la natura ordinatoria del termine biennale per la revisione della pianta organica delle farmacie e ribadisce l’ampia discrezionalità comunale nella perimetrazione delle zone farmaceutiche
17 APRILE 2026
La sentenza TAR Lombardia (Sez. III), 16 marzo 2026, n. 1252 chiarisce la natura ordinatoria del termine biennale per la revisione della pianta organica delle farmacie, strumento amministrativo che definisce la suddivisione del territorio comunale in sedi farmaceutiche; e ribadisce l’ampia discrezionalità comunale nella perimetrazione delle zone farmaceutiche.
Il termine biennale per la revisione della pianta organica delle farmacie ex art. 2 della legge 475/1968 ha natura ordinatoria: la sua violazione non incide sulla validità dell’atto. Lo ha stabilito il TAR Lombardia (Sez. III), mediante sentenza 16 marzo 2026, n. 1252. Il tribunale amministrativo milanese è intervenuto proprio nell’anno pari in cui i Comuni sono chiamati ad aggiornare la pianta organica delle sedi farmaceutiche. La pronuncia conferma inoltre l’ampia discrezionalità degli Enti locali nella localizzazione delle farmacie, sindacabile dal giudice solo per manifesta illogicità.