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Voto di preferenza in ambito elettorale

Indicazione errata del cognome

25 LUGLIO 2019

Segnaliamo la recente sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, datata 18 luglio 2019, n. 5053 in tema di voto di preferenza in ambito elettorale con specifico riferimento alle elezioni del Consiglio provinciale di Trento.
Nel caso concreto il ricorso proposto avverso l’atto di proclamazione degli eletti del Consiglio provinciale di Trento e del Presidente della Provincia autonoma di Trento non deve essere notificato anche alla Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol non rappresentando la stessa, con riferimento alle elezioni per il rinnovo dei Consigli provinciali e dei Presidenti delle Province autonome, ed insieme a queste ultime, un Ente “della cui elezione si tratta” ex art. 130, comma 3, lett. a) c.p.a., a mente del quale “il ricorso è notificato….all’Ente della cui elezione si tratta, in caso di elezioni di Comuni, Province, Regioni”.
 
Come si legge nel comunicato emesso dalla Giustizia Amministrativa a corredo della sentenza “Il principio secondo cui l’indicazione della preferenza a favore di una persona il cui cognome corrisponda ad un candidato di lista diversa da quella votata, ma di cui sia errata l’indicazione del nome di battesimo, può trovare non implausibile spiegazione – alternativa a quella che riconduce la suddetta modalità compilativa ad una univoca volontà di riconoscimento – da un lato, nell’errore dell’elettore imperitus, ignaro cioè della norma che non consente di attribuire il voto di preferenza a favore di candidato non presente nella lista votata, dall’altro lato, nel ricordo fallace del nome di battesimo di quel medesimo candidato”.