Il parere del Ministero dell’Interno (Dip. Affari Interni e Territoriali), 25 luglio 2025
4 AGOSTO 2025
Il parere del Ministero dell’Interno (Dip. Affari Interni e Territoriali), del 25 luglio scorso sottolinea che nel caso in cui le elezioni dei consigli comunali abbiano luogo oltre la scadenza del mandato il termine per la sottoscrizione della relazione di fine mandato di cui all’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 149/2011 deve essere calcolato a ritroso dalla data fissata per le nuove elezioni e non dalla scadenza del quinquennio dall’inizio del mandato.
La Corte dei conti tramite sentenza n. 5/2021 e delibera Sezione Autonomie n. 17/2025 ha tracciato una linea netta: la scadenza naturale del mandato, ai fini della relazione, non si sposta in avanti per effetto del differimento elettorale. Si crea, infatti, una “prorogatio” delle funzioni, ma non una proroga del mandato. Tuttavia, per i Comuni in cui le elezioni si sono tenute dopo la scadenza dei cinque anni, il termine per la redazione della relazione va calcolato a ritroso dalla nuova data delle elezioni. Il Ministero dell’Interno con questo orientamento, ha ribadito che le esigenze di certezza impongono criteri uniformi, prescindendo da variabili come l’insediamento effettivo o l’esercizio concreto delle funzioni.