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Niente bonus facciate per il Comune che non ha redditi imponibili

La risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 397/2020 all’interpello proposto da un Comune

25 SETTEMBRE 2020

Mediante la risposta n. 397 del 23 settembre 2020 l’Agenzia delle Entrate contribuisce a fornire un nuovo chiarimento in tema di bonus facciate. Questa volta il dubbio è di un Comune che ha in programma di effettuare interventi di restauro sulla facciata esterna di un edificio di sua proprietà, adibito a sede istituzionale e di uffici. L’ente chiede:

 
- se l’agevolazione può essere applicata per gli edifici destinati ad attività istituzionale;
- se possono usufruire del beneficio anche i contribuenti non soggetti all'imposta sul reddito, compresi gli enti pubblici territoriali esenti dall’Ires;
- se quest’ultimi possono trasformare la detrazione in credito di imposta, compensabile tramite il modello F24 oppure cedibile a terzi.

Il Comune ritiene di poter beneficiare del bonus. L’Agenzia è di parere diverso e ne spiega il perché ripercorrendo le linee guida legislative e di prassi che fissano le regole applicative dell’agevolazione introdotta dal Bilancio 2020 (articolo 1, commi da 219 a 223, legge n. 160/2019) che riconosce una detrazione dall'imposta lorda pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti situati nelle zone A o B secondo le previsioni del decreto del ministro dei Lavori pubblici n. 1444/1968.