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Il silenzio dell’ufficio tecnico dinanzi ad una richiesta di SCIA in sanatoria non configura un’ipotesi di silenzio-assenso

Si esclude la configurabilità di un provvedimento tacito di assenso a prescindere dalla qualifica del silenzio

2 DICEMBRE 2020

In materia di interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività e accertamento di conformità, l’art. 37 comma 4 del Testo Unico Edilizia[1] prevede che “Ove l’intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della presentazione della domanda, il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile possono ottenere la sanatoria dell’intervento versando la somma, non superiore a 5.164 euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all’aumento di valore dell’immobile valutato dall’agenzia del territorio”. La norma nulla dispone circa il valore da attribuire al silenzio dell’ufficio tecnico comunale su tale istanza. La giurisprudenza prevalente, da parte sua, esclude che possa configurarsi un’ipotesi di silenzio significativo in termini di accoglimento.