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Messa in sicurezza degli edifici, stanziato più di un milione e mezzo a favore dei Comuni

È quanto previsto dal decreto del Direttore Centrale per la finanza locale dell’8 novembre 2021

12 NOVEMBRE 2021

I Comuni riceveranno più di un milione e mezzo per interventi di messa in sicurezza di edifici, opere pubbliche e in generale nel territorio, ai sensi del comma 139 dell'articolo 1 della legge n. 145/2018, in seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria contenuta nell'allegato 2 del decreto 25 agosto 2021. Lo ha reso noto il Ministero dell'Interno, in riferimento al decreto del Direttore Centrale per la finanza locale dell’8 novembre 2021, attuativo dell'articolo 1, comma 139 bis, della legge n. 145.

L'allegato A al provvedimento individua gli Enti beneficiari, i quali dovranno affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro i termini previsti dall'articolo 1, comma 143, della medesima legge n. 145/2018, a decorrere dalla data di pubblicazione all'interno della Gazzetta Ufficiale dell'avvio relativo al decreto 8 novembre.

Con successivo provvedimento si procederà all’ulteriore scorrimento della graduatoria, al fine di assegnare le risorse residue per l’anno 2022, pari a 52.394.933,02 euro, nonché quelle che si rendono disponibili in seguito a rinunce e/o revoche.
Infine si fa presente che poiché i citati contributi sono confluiti nella linea progettuale “Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2” nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), con successivi provvedimenti e/o comunicati verranno fornite apposite istruzioni circa i contenuti essenziali della documentazione di gara per il rispetto del principio Do Not Significant Harm-DNSH previsto dall’articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 - sistema di “Tassonomia per la finanza sostenibile” ed ogni altro elemento utile per il rispetto delle disposizioni riportate nel PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241, nonché gli obblighi di monitoraggio e di conservazione di tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici.