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Espropriazione per pubblica utilità e compatibilità urbanistica

La conformità urbanistica rappresenta presupposto necessario per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, in relazione alle quali si procede alla espropriazione. Ne consegue che l’eventuale incompatibilità con le previsioni urbanistiche, possibilmente derivante da una localizzazione dell’opera in area con destinazione non conforme, richiede la preventiva adozione di specifica variante allo strumento urbanistico in vigore.
 
 

22 APRILE 2022

Anche in presenza di una norma speciale emergenziale (la sentenza si occupa delle disposizioni emergenziali di cui al DL 22/2020 7-ter “Misure urgenti per interventi di riqualificazione dell’edilizia scolastica” che attribuisce ai Sindaci fino al 31/12/2026 la facoltà di esercitare poteri commissariali al fine di garantire la rapida esecuzione di interventi di edilizia scolastica, anche in relazione all’emergenza da COVID-19, l’espropriazione non può prescindere dalla compatibilità urbanistica e dunque dalla previa destinazione dell’area . a zona F (“parti del territorio destinato ad attrezzature ed impianti di interesse generale” cfr. art. 2 del D.M. n. 1444/1968) o diversa classificazione e terminologia della legge regionale.