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Ordinanza di demolizione abuso edilizio

Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza n. 2772 del 13/4/2022, riafferma che l’ordinanza di demolizione conseguente alla realizzazione di opere eseguite in assenza o in difformità dal titolo edilizio, ha carattere doveroso e vincolante

6 MAGGIO 2022

Il Consiglio di Stato, Sez. VI, con la sentenza n. 2772 del 13/4/2022, riafferma che l’ordinanza di demolizione conseguente alla realizzazione di opere eseguite in assenza o in difformità dal titolo edilizio, ha carattere doveroso e vincolante, come definitivamente riconosciuto dall’Adunanza Plenaria nella sentenza n. 9/2017. Proprio per tale caratteristica si esclude la necessità di comunicare l’avvio di procedimento amministrativo al destinatario delle sanzioni in materia edilizia.
 
Qualora l’ordine di demolizione riguardi un bene in comproprietà, l’omessa notifica ad uno dei comproprietari non determina l’illegittimità del provvedimento ma ne determina l’inefficacia. Tale situazione genera, anche per colui che ha ricevuto la notifica dell’ordine di demolizione, l’impossibilità di darvi corso sino a che l’ordinanza non sia efficace per tutti i comproprietari. Da ciò consegue che il termine oltre il quale si verifica, di diritto, l’acquisizione dell’opera abusiva al patrimonio del comune, non decorre per nessuno dei comproprietari sino a che tutti non ne abbiano ricevuto rituale comunicazione.