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Nuova proroga dei termini di validità dei permessi di costruire, delle scia, delle autorizzazioni ambientali e delle convenzioni urbanistiche

In considerazione delle conseguenze derivanti dalla difficoltà di approvvigionamento dei materiali e dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, il legislatore ha disposto l’ulteriore proroga di un anno dei termini di validità dei titoli edilizi, delle autorizzazioni per lavori di edilizia privata e delle convenzioni urbanistiche.

23 MAGGIO 2022

In considerazione delle conseguenze derivanti dalla difficoltà di approvvigionamento dei materiali e dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi, il legislatore ha disposto l’ulteriore proroga di un anno dei termini di validità dei titoli edilizi, delle autorizzazioni per lavori di edilizia privata e delle convenzioni urbanistiche.
La nuova proroga straordinaria è contenuta nell’art. 10-septies rubricato “Misure a sostegno dell’edilizia privata” introdotto nel D.L. 21/3/2022 n. 21 “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” (c.d. decreto taglia prezzi”) dalla Legge di conversione 20/5/2022 n. 51 (pubblicata nella G.U. 20/5/2022 n. 117) in vigore dal 21/5/2022.
L’estensione del termine di un anno riguarda i termini di inizio e fine lavori dei permessi di costruire rilasciati o formatisi fino al 31/12/2022, di validità delle SCIA e delle autorizzazioni paesaggistiche e ambientali, comunque denominate, rilasciate o formatesi entro il medesimo termine del 31/12/2022. La proroga si applica anche ai permessi di costruire e alle SCIA che abbiano usufruito di precedenti proroghe.
La nuova ulteriore proroga riguarda anche i termini delle convenzioni urbanistiche, dei piani attuativi e di qualunque atto ad essi  propedeutico formatisi fino al 31/12/2022 e si somma alla proroga straordinaria del 2013 e del 2020 rispettivamente connessa alla crisi economica del settore delle costruzione e alla crisi epidemiologica da Covid-19.
Il campo di applicazione e le condizioni per l’operatività della nuova proroga si focalizzano nella tabella seguente:
Titoli edilizi, autorizzazioni, convenzioni Proroga Condizioni  per l’operatività della nuova proroga
permessi di costruire
rilasciati o formatisi fino al 31/12/2022
sono prorogati di un anno i termini di inizio e di fine lavori previsti dall’art. 15 dpr 380/2001.
 
La nuova proroga, con sommatoria dei termini, si applica anche:
 
- ai pdc già prorogati per fatti  sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del pdc o in considerazione delle mole dei l’opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive o difficoltà tecnico-esecutive emerse in corso d’opera (art. 15, comma 2 dpr 380/2001);
- ai pdc rilasciati entro il 31/12/2020 e che hanno già usufruito della proroga straordinaria di cui all’art. 10, comma 4, del D.L. 76/2020 conv. in L. 120/2020 di anni 1 per l’inizio lavori e di anni 3 per la fine[1];
- ai pdc in scadenza tra il 31/1/2020 e il 31/3/2022[2] i quali,  ai sensi dell’art. 103, comma 2, del D.L. 18/2020 conv. in L. 27/2020  conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza e dunque fino al 29/6/2022[3].
- l’interessato, prima della scadenza dei termini, deve presentare al Comune, la comunicazione di volersi avvalere della proroga;
- al momento della presentazione della comunicazione il pdc non deve essere in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati dall’ente locale o con piani o provvedimenti di tutela adottati ai sensi del D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
 
SCIA e SCIA alternativa al pdc presentate fino al 31/12/2022 E’ prorogato di un anno il termine di efficacia (di anni tre) delle SCIA.
 
La nuova proroga si somma alle precedenti proroghe sopra riportate per il pdc
le stesse condizioni del  pdc
Autorizzazioni paesaggistiche (D.lgs. 42/2004) e autorizzazioni ambientali (D.lgs. 152/2006)
rilasciate o formatesi fino al 31/12/2022
I termini di validità sono prorogati di anni uno.
 
Si rammenta che le autorizzazioni in scadenza tra il 31/1/2020 e il 31/3/2022,  conservano la loro validità fino al 29/6/2022 (art. 103, comma 2, del D.L. 18/2020 conv. in L. 27/2020)[4].
- l’interessato, prima della scadenza dei termini, deve presentare una comunicazione di volersi avvalere della proroga;
- al momento della presentazione della comunicazione, l’autorizzazione non deve essere in contrasto con nuovi strumenti urbanistici approvati dall’ente locale o con piani o provvedimenti di tutela adottati ai sensi del D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
 
Convenzioni di lottizzazione (art. 28 L. 1150/42) o accordi similari comunque denominati dalle normative regionali e piani attuativi formatisi fino al 31/12/2022 Sono prorogati di un anno:
-  i termini di validità delle convenzioni urbanistiche;
- i termini per l’inizio e la fine dei lavori previsti nelle convenzioni stesse;
-  i termini dei PUA e di qualunque atto ad esso propedeutico.
 
La nuova proroga si applica anche alle convenzioni urbanistiche ed ai relativi PUA che hanno già usufruito:
 - della proroga di anni 3 prevista all’art. 30, comma 3-bis DL 69/2013 conv. con L. 98/2013 (riferita alle convenzioni e accordi similari stipulati fino al 31/12/2012);
- della proroga di anni 3 prevista all’art. 10, comma 4-bis del D.L. 76/2020 conv. L. 120/2020 (riferita alle convenzioni e PUA formatisi fino al 31/12/2020)
Il PUA non deve essere in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio
 


[1] Proroga   assoggettata alla presentazione di una comunicazione da parte dell’interessato di volersene avvalere ed alla condizione che  momento della comunicazione i titoli edilizi non siano né decaduti  né  in contrasto con nuovi strumenti urbanistici adottati o approvati.
[2]  Rispettivamente data di dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e data di cessazione dello stato di emergenza.
[3] Si tratta di una proroga generale ex lege e che non richiede alcuna istanza o comunicazione da parte dell’interessato. L’art. 103, comma 2 del d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020,  recita “Tutti i  certificati, attestati,  permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.
[4] Si veda la nota 2 e 3.