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Pannelli fotovoltaici e compatibilità paesaggistica

Secondo il TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, con la sentenza n. 358 del 15/4/2022 l’autorizzazione paesaggistica e il suo eventuale diniego devono essere congruamente e in concreto motivati con riferimento a specifici valori paesistici dei luoghi da tutelare

17 GIUGNO 2022

Sulla motivazione del provvedimento amministrativo – Secondo consolidati principi giurisprudenziali, dice il TAR Brescia, l’autorizzazione paesaggistica e il suo eventuale diniego devono essere congruamente e in concreto motivati con riferimento a specifici valori paesistici dei luoghi da tutelare. La motivazione  non può quindi limitarsi a clausole di stile ma deve dare conto dei motivi ostativi all’intervento, effettivamente pregiudizievoli alla tutela dell’interesse paesaggistico.
 
Sulla compatibilità paesaggistica degli impianti fotovoltaici – La produzione di energia con fonti rinnovabili è un obiettivo di interesse nazionale conforme al diritto comunitario, realizzata dal privato, che ha una espressa qualificazione in termini di opera di pubblica utilità, soggetta a finanziamenti agevolati. Non è possibile, si legge nella sentenza, applicare ai pannelli fotovoltaici categorie estetiche tradizionali, le quali condurrebbero inevitabilmente alla qualificazione di questi elementi come intrusioni, ma occorre una severa comparazione tra i diversi interessi coinvolti. Se il vincolo riguarda lo scenario nel quale l’edificio è inserito, la valutazione della compatibilità paesistica dei pannelli, non può basarsi sulla funzione degli stessi o sui materiali per salvaguardare l’integrità dell’edificio, ma deve limitarsi a stabilire se le innovazioni, percepite nel contesto, sono fuori scala o dissonanti. Anche qualora fosse dimostrata la visibilità dei pannelli da punti di osservazione pubblici, essa non configurerebbe di per sé un’ipotesi di incompatibilità paesaggistica. Pur innovando la tipologia e morfologia della copertura, la presenza di impianti fotovoltaici non è più percepita come fattore di disturbo visivo, ma come un’evoluzione dello stile costruttivo accettata dall’ordinamento e dalla sensibilità costruttiva.
 
Una valutazione più rigorosa è invece ammissibile in relazione ai beni immobili dichiarati o qualificati ex lege di interesse culturale, o edifici, per i quali sia riconosciuto uno specifico valore paesistico, ovvero per edifici che negli strumenti urbanistici risultino espressamente sottoposti a particolari restrizioni conservative.