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Cambio d’uso da residenza rurale a civile abitazione: gratuità o esonero dagli oneri di urbanizzazione?

Il TAR Piemonte, Sez. II, sentenza del 17/6/2022 n. 583, distingue tra residenze rurali realizzate antecedentemente l’entrata in vigore della L. 10/1977 per le quali il contributo di costruzione non è dovuto e residenze rurali realizzate successivamente soggette al contributo

13 LUGLIO 2022

di Valeria Tarroni

Il TAR Piemonte, Sez. II, sentenza del 17/6/2022 n. 583, distingue tra residenze rurali realizzate antecedentemente l’entrata in vigore della L. 10/1977 per le quali il contributo di costruzione non è dovuto e residenze rurali realizzate successivamente soggette al contributo.
 
Si riporta dalla sentenza la motivazione:
 
“Mentre per le residenze rurali realizzate a far data dall’entrata in vigore della L. 10/1977 il passaggio dall’utilizzo “rurale” (da parte dell’imprenditore agricolo a servizio della conduzione dell’azienda agricola) all’utilizzo “civile” (da parte di soggetti privi della qualifica di imprenditore agricolo e per esigenze abitative svincolate dalla conduzione del fondo) configura una modificazione della destinazione d’uso giuridicamente rilevante, giacché determina la decadenza dal beneficio dell’esenzione dal contributo di concessione di cui aveva beneficiato il titolo originario; per le residenze rurali edificate prima dell’entrata in vigore della L. 10/1977 il passaggio dall’uno all’altro utilizzo non configura alcuna modifica della destinazione d’uso giuridicamente rilevante, dal momento che in tal caso il titolo abilitativo autorizzava entrambi gli utilizzi, e ad entrambi concedeva il beneficio della gratuità previsto, in modo generalizzato, per il rilascio di qualsivoglia titolo edilizio”.