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Difformità essenziali e difformità non essenziali dal titolo edilizio

Secondo il Consiglio di Stato il mutamento delle caratteristiche morfologiche dell’area preesistente discostandosi in maniera significativa da quanto autorizzato. Si tratta dunque di una variante essenziale soggetta alla sanzione demolitoria
 

18 LUGLIO 2022

Il caso
Un Comune emette un’ordinanza ai sensi dell’art. 27, comma 2, del dpr 380/2001 per la demolizione e ripristino dei luoghi avendo riscontrato la realizzazione di opere in difformità dal permesso di costruire, in area con vincolo paesaggistico (inclusa nel perimetro del Parco Regionale Metropolitano). Le difformità consistono nella riduzione dell’area destinata a parcheggio pertinenziale (previsti in progetto 232 mq. realizzati 160 mq.) e nella realizzazione  nell’area residua non adibita a parcheggio di una rampa sterrata di collegamento, di un muretto di recinzione in tufo e sbancamento di un terrapieno finalizzato alla posa in opera di una vasca interrata per la raccolta delle acque reflue.
 
Il punto del contendere da cui origina il contenzioso, verte sulla qualificazione delle difformità edilizie: si tratta di variazioni non essenziali soggette ai sensi dell’art. 22, comma 2, del dpr 380/2001 al regime della SCIA e la cui mancanza comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 37 del medesimo dpr (pari al doppio dell’aumento del valore venale dell’immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro), o si tratta di variazioni essenziali al progetto approvato riconducibili all’art. 32 del medesimo dpr e soggette alla sanzione demolitoria?
 
Per il TAR Campania (sentenza n. 3131/2016) le opere difformi sono uno scostamento minimo dal progetto, realizzabili con il regime della DIA (ora SCIA) in corso d’opera e la cui mancanza non è sanzionabile con il ripristino ma con l’applicazione della sanzione pecuniaria.
 
Il Consiglio di Stato è di diverso avviso ed annulla la sentenza del TAR Campania.
 
Motivazione della sentenza
Per il Consiglio di Stato, l’ordinanza di demolizione e ripristino dei luoghi è legittima. La sentenza 5743/2022 focalizza su due aspetti.
 
Il primo riguarda la natura delle opere realizzate in difformità dal permesso di costruire che, non possono essere qualificate come varianti non essenziali e “leggere” assoggettabili a Scia ex art.22 comma 2 del d.P.R. n. 380/01. Complessivamente considerate rientrano pienamente nell’art .32, comma 1 lettera d), in quanto comportano il  mutamento delle caratteristiche morfologiche dell’area preesistente discostandosi in maniera significativa da quanto autorizzato. Si tratta dunque di una variante essenziale soggetta alla sanzione demolitoria.
 
Il secondo aspetto, peraltro dirimente e che prescinde dalla rilevanza urbanistica delle difformità, riguarda la disciplina dell’art. 27, comma 2, del dpr 380/2001 che impone, per qualsiasi intervento edilizio realizzato senza titolo nelle aree soggette a vincolo paesaggistico e che ne alteri l’aspetto dei luoghi,, di adottare un provvedimento di demolizione.