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La ripubblicazione del piano regolatore generale

Secondo un consolidato orientamento, la necessità di ripubblicazione del piano sussiste allorché vi sia stata una sua rielaborazione complessiva, cioè un mutamento delle sue caratteristiche essenziali e dei criteri che alla sua impostazione presiedono
 

7 OTTOBRE 2022

di Mario Petrulli
 
Secondo un consolidato orientamento[1], la necessità di ripubblicazione del piano sussiste allorché, in un qualunque momento della procedura che porta alla sua approvazione (ed in particolare quando ciò avvenga a séguito dell’accoglimento delle osservazioni presentate), vi sia stata una sua rielaborazione complessiva, cioè un mutamento delle sue caratteristiche essenziali e dei criteri che alla sua impostazione presiedono; in altri termini, la necessità di ripubblicazione si impone allorquando fra la fase di adozione e quella di approvazione siano intervenuti mutamenti tali da determinare un cambiamento radicale delle caratteristiche essenziali del piano e dei criteri che presiedono alla sua impostazione[2].
 
La ripubblicazione, viceversa, deve escludersi, per assenza di una rielaborazione complessiva del piano, quando, in sede di approvazione, vengano introdotte modifiche che riguardano la disciplina di singole aree o singoli gruppi di aree[3]; in altri termini, l’obbligo de quo non sussiste nel caso in cui le modifiche consistano in variazioni di dettaglio che comunque ne lascino inalterato l’impianto originario, quand’anche queste siano numerose sul piano quantitativo ovvero incidano in modo intenso sulla destinazione di singole aree o gruppi di aree[4].
 
Ad esempio[5], non è stata ritenuta necessaria la ripubblicazione nel caso in cui due lotti erano stati, in un primo tempo, inseriti nel perimetro di un’unica “zona di espansione” a destinazione “C2-9”, con prescrizione di previa predisposizione di piano particolareggiato ai fini dell’edificazione per un solo lotto e individuazione degli altri due come aree da cedere al Comune per urbanizzazioni; a seguito di osservazioni ritualmente presentate dalla società titolare dei suoli, l’Amministrazione comunale aveva modificato la predetta destinazione, prevedendo, per i due lotti non destinati all’edificazione, l’inserimento di uno in una zona di completamento “B6” e l’inserimento dell’altro come zona “G6”, comprendente aree da cedere al Comune per la realizzazione di “parco o giardino pubblico di quartiere”.
 
Parimenti, la ripubblicazione è stata esclusa:
 
in un’ipotesi di modifica riguardante solo le aree a contorno ad alcune ville storiche disseminate nel territorio comunale[6];
nel caso di una modifica consistente nell’accorpamento di due ambiti, con il mantenimento comunque della previsione di specifiche capacità edificatorie per ciascuno dei due ambiti accorpati[7];
nel caso di reinserimento di una singola strada[8].
Per quanto concerne l’obbligo di ripubblicazione del piano a seguito delle modificazioni che possono essere introdotte in sede di approvazione provinciale o regionale, occorre distinguere le modifiche obbligatorie (in quanto indispensabili per assicurare il rispetto delle previsioni del piano territoriale di coordinamento, la razionale sistemazione delle opere e degli impianti di interesse dello Stato, la tutela del paesaggio e dei complessi storici, monumentali, ambientali ed archeologici, l’adozione di standard urbanistici minimi ed in genere l’osservanza della normativa urbanistico-edilizia) da quelle facoltative (consistenti in innovazioni non sostanziali) e da quelle concordate. Mentre, infatti, per le modifiche facoltative e concordate, ove superino il limite di rispetto dei canoni guida del piano adottato, sussiste l’obbligo della ripubblicazione da parte del comune, diversamente, per le modifiche obbligatorie non sorge tale obbligo, poiché proprio il carattere dovuto dell’intervento provinciale o regionale rende superfluo l’apporto collaborativo del privato, superato e ricompreso nelle scelte pianificatorie operate in sede di adozione ed approvazione del P.R.G.[9]