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Prescrizione degli oneri concessori a seguito di ricognizione del debito comunicata a terzi

L’idoneità di una comunicazione del titolare del permesso di costruire contenente l’indicazione chiara circa l’esistenza del proprio debito non è esclusa dalla circostanza che essa fosse stata indirizzata alla sola compagnia assicurativa garante del pagamento degli oneri e solo successivamente acquisita dal Comune creditore
 

21 DICEMBRE 2022

Di M. Petrulli 

Il Comune: rilascia nel 2002 una concessione edilizia, con indicazione degli oneri dovuti ma mai pagati dal titolare ed il cui pagamento era garantito da polizza. Successivamente, nel 2009, riceve dalla compagnia assicuratrice garante copia di una comunicazione inviata alla medesima compagnia dal titolare della concessione, nella quale quest’ultimo riconosceva di non aver pagato le somme dovute a titolo di oneri concessori. Conseguentemente, nel 2018, il Comune intimava il pagamento dovuto, ritenendo che la comunicazione del titolare alla compagnia concretizzava un riconoscimento del debito idoneo ad interrompere la prescrizione.

Il titolare del permesso di costruire: eccepisce la prescrizione del credito del Comune, in quanto dal 2002 (anno di rilascio) al 2018 erano trascorsi oltre 10 anni senza alcuna richiesta di pagamento da parte dell’ente locale ed essendo irrilevante, ai fini dell’interruzione della prescrizione, la comunicazione indirizzata a terzi circa l’esistenza del debito.

La risposta esatta: ha ragione il Comune, come ricordato recentemente dal TAR Molise, sez. I, nella sent. 12 dicembre 2022, n. 478, nella quale i giudici hanno affermato che l’idoneità di una comunicazione del titolare del permesso di costruire contenente l’indicazione chiara circa l’esistenza del proprio debito non è esclusa dalla circostanza che essa fosse stata indirizzata alla sola compagnia assicurativa garante del pagamento degli oneri e solo successivamente acquisita dal Comune creditore.

Sul punto il TAR, pur nella consapevolezza della pregressa sussistenza di indirizzi giurisprudenziali non uniformi sul punto, ha ritenuto preferibile aderire all’orientamento della Cassazione che si è andato recentemente sempre più consolidando, secondo cui “ai fini della interruzione della prescrizione il riconoscimento dell’altrui diritto, al quale l’art. 2944 c.c. ricollega l’effetto interruttivo, non ha natura negoziale, né carattere recettizio, ma richiede soltanto, in chi lo compie, la manifestazione della consapevolezza dell’esistenza del debito, che può essere rivolta ad un terzo [come nella specie: n.d.r.], ovvero alla generalità dei soggetti” (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. III, sent. n.13606/2021, n. 29101/20; sez. II, sent. n. 20878/2005, n. 5324/2005 en. 21664/2004).

In giurisprudenza, più in dettaglio, pur essendosi affermato che il riconoscimento del debito debba essere recettizio, non si è ritenuto indispensabile che esso sia compiuto proprio nei riguardi della persona del creditore; il riconoscimento, quindi, può anche essere validamente indirizzato a terze persone, purché rechi in modo univoco l’ammissione di esistenza del debito. La recettizietà è stata dunque intesa come necessità che il riconoscimento del debito sia indirizzato ad un destinatario, anche se non necessariamente alla persona del creditore (cfr. in tal senso, oltre alle pronunce già citate, anche Cass. civ., sent. n. 15353/2002).