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Disciplina speciale sulle destinazioni d’uso per gli enti del terzo settore - chiarimenti del ministero del lavoro e delle politiche sociali

Con nota  il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha approfondito e definito i limiti dell’applicazione dell'art 71 comma 1 del D.lgs n 117/2017 che dispone “le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogene"

23 DICEMBRE 2022

di Valeria Tarroni

Con nota n 17314 del 17 novembre 2022 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha approfondito e definito i limiti dell’applicazione dell'art 71 comma 1 del D.lgs n 117/2017 (Codice del Terzo Settore -  CTS) che dispone “le sedi degli enti del Terzo settore e i locali in cui si svolgono le relative attività istituzionali, purché non di tipo produttivo, sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n. 1444 e simili, indipendentemente dalla destinazione urbanistica”.

La disposizione, che avendo carattere speciale prevale sulla norma di cui all’art. 23-ter, comma 1, del dpr 380/2001, afferma il principio della compatibilità con tutte le destinazioni d’uso, ovvero l’indifferenza di queste ultime, assicurando la possibilità agli Enti del terzo settore (ETS) di utilizzarle per svolgere le proprie attività statutarie, senza dover chiedere e ottenere il cambio di destinazione dei locali di cu hanno la disponibilità.

La finalità perseguita dall’articolo 71, comma 1del  CTS, non è quella di disciplinare l’uso del territorio in quanto tale, ma di prevedere un trattamento speciale in favore di certe categorie di soggetti. Pertanto, il comma in parola si qualifica come una norma derogatoria e non come una norma di natura urbanistica vera e propria.

Possono beneficiare di tale disposizione, sul piano soggettivo, solo le associazioni che siano già in possesso della qualifica di ETS secondo la normativa vigente e limitatamente al tempo di utilizzo dei locali da parte di un ETS.

Sul piano oggettivo, la norma mira a garantire una specifica tutela degli spazi utilizzati dagli ETS per lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale, contro scelte urbanistiche che potrebbero incidere negativamente sulle stesse.

Ove l’ETS dovesse perdere la propria qualifica, o qualora i locali dovessero essere utilizzati per altro fine o da altro soggetto non qualificato, verrebbe a riespandersi la normativa urbanistica.

 APRI  Nota n. 17314 del 17 novembre 2022, “Richiesta di chiarimenti sull'applicabilità dell'art. 71 comma 1 del D.lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore - CTS)”.