News

La legge regionale sull’accesso all’edilizia residenziale pubblica è illegittima

La Corte Costituzionale, con la sentenza del 20 aprile 2023, n. 77, ha evidenziato una disparità di trattamento rispetto ai soggetti coinvolti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica

1 MAGGIO 2023

Con la sentenza del 20 aprile 2023, n. 77, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima la legge regionale Liguria del 2004, n. 10, sull’edilizia pubblica residenziale per quanto concerne alle parole “da almeno cinque anni”, in quanto si pone in contrasto con l’art. 3, primo comma della Costituzione, determinando una irragionevole disparità di trattamento rispetto a tutti i soggetti, stranieri o italiani che siano.
 
Nella sentenza si legge che il motivo di illegittimità costituzionale è stato individuato nel contrasto del requisito della residenza (o occupazione) ultraquinquennale, come condizione di accesso all’ERP, “sia con i principi di eguaglianza e ragionevolezza di cui all’art. 3, primo comma, Cost., perché produce una irragionevole disparità di trattamento a danno di chi, cittadino o straniero, non ne sia in possesso, sia con il principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, secondo comma della Costituzione, perché tale requisito contraddice la funzione sociale dell’edilizia residenziale pubblica”.
 
La Corte a tal proposito ha ribadito che: “i criteri adottati dal legislatore per la selezione dei beneficiari dei servizi sociali devono presentare un collegamento con la funzione del servizio”. Pertanto è stato confutato l’argomento speso dalla Regione, secondo cui il requisito della residenza protratta servirebbe “a garantire un’adeguata stabilità nell’ambito della Regione prima della concessione dell’alloggio” di edilizia residenziale pubblica, cioè di un “beneficio di carattere continuativo”.
 
La Corte ha poi concluso ribadendo che “in ogni caso, lo stesso “radicamento” territoriale, quand’anche fosse adeguatamente valutato (non con riferimento alla previa residenza protratta), non potrebbe comunque assumere importanza tale da escludere qualsiasi rilievo del bisogno: è irragionevole che anche i soggetti più bisognosi siano esclusi a priori dall’assegnazione degli alloggi solo perché non offrirebbero sufficienti garanzie di stabilità”.