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Silenzio assenso: non si forma sulle istanze del Piano casa

Il TAR Campania, sez. II, con la sentenza del 27 aprile 2023, n. 974, ha stabilito che il silenzio assenso in questo caso configura un silenzio inadempimento

15 MAGGIO 2023

Attraverso la sentenza del 27 aprile 2023, n. 974, il TAR Campania, Sez. II, ha sottolineato che in caso di interventi caratterizzati dall’applicazione delle norme del Piano casa non si può applicare il silenzio assenso.
 
La sentenza fa riferimento a una vicenda nella quale si chiedeva ai giudici di intervenire una controversia in merito alla richiesta di un permesso di costruire per la demolizione e ricostruzione di un edificio residenziale. Nell’impugnazione al TAR del diniego, l’interessato ha proposto la formazione del silenzio assenso sull’istanza del titolo. I giudici però hanno escluso questa possibilità spiegando come: “Tale istanza, infatti non si presta ad essere ricondotta al paradigma declinato dalla normativa in materia di silenzio assenso, ma ad una fattispecie di silenzio inadempimento, in quanto la normativa di cui all’art. 20 Dpr n.380/2001 deve ritenersi applicabile unicamente al rilascio di titoli edilizi ordinari”.
 
Si legge in seguito che: “L‘inerzia della P.A. sull’istanza di rilascio del permesso a costruire presentata ai sensi della normativa regionale sul Piano Casa, non essendone predeterminato il contenuto provvedimentale tipizzato di rigetto o di assenso, si qualifica come silenzio inadempimento all’obbligo di provvedere”.