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Obblighi di comunicazione illegittimi in caso di mancanza dei requisiti di legge

Analisi della sentenza del TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez.II, del 28 giugno 2023, n.412 riferita ai proprietari di beni immobili

10 LUGLIO 2023

E’ illegittima, in mancanza dei necessari presupposti di legge affinché il sindaco possa adottare provvedimenti extra ordinem ex artt. 50 e 54 TUEL, l’ordinanza con la quale si prescrivono alcuni obblighi nei confronti dei proprietari di beni immobili siti nel territorio comunale, tra i quali vi è quello di comunicare preventivamente alla civica amministrazione la loro partecipazione a bandi indetti da qualsiasi organo pubblico ai fini della gestione dell’accoglienza di migranti e la sottoscrizione dei relativi accordi e contratti e quello di trasmettere una relazione quindicinale concernente l’organizzazione dei suddetti immobili.

Ad affermarlo è la sentenza del TAR Emilia-Romagna, Bologna, sez.II, del 28 giugno 2023, n.412, che verte attorno alla legittimità con cui il sindaco di un Comune emiliano-romagnolo ha stabilito alcuni obblighi per i soggetti che rendono disponibili i propri immobili, a qualsiasi titolo, per l’accoglienza di stranieri in attesa del riconoscimento dello status di rifugiato o richiedenti asilo, prevedendo, nei confronti dei medesimi, in caso di inottemperanza, l’irrogazione di sanzioni ai sensi dell’art. 650 c.p.

"Nel caso di specie - si osserva nella sentenza - manca innanzitutto, quella situazione di pericolo attuale per la sicurezza pubblica dei cittadini che non è oggettivamente affrontabile con i normali strumenti predisposti dall’ordinamento, ma che solo attraverso la tempestiva adozione di ordinanza ex art. 50 TUEL al fine di fronteggiare ed eliminare una situazione di grave pericolo per la sicurezza dei cittadini. L’ordinanza impugnata nemmeno spiega le ragioni di urgenza che imporrebbero al sindaco di adottare tale eccezionale strumento, posto che essa si limita a porre diversi obblighi ai proprietari e ai gestori di immobili interessati a farli abitare dai soggetti richiedenti asilo, in tal modo manifestando l’intento di gestire a livello comunale, le procedure relative agli immigrati e richiedenti asilo con specifico riferimento alla sistemazione degli stessi negli immobili dei privati siti nel territorio comunale".

Dunque, sotto quest’ultimo profilo, l’ordinanza impugnata risulta illegittima anche per eccesso di potere riguardo alla specifica figura sintomatica di tale vizio del travalicamento di potere (rectius: sviamento di potere, nella specie avendo il sindaco utilizzato l’ordinanza contingibile e urgente a fini diversi da quelli previsti dall’ordinamento e per l’esercizio di poteri non attribuitigli dalla legge).