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Il volume interrato è nuova costruzione: il riempimento con terreno non può essere equiparato a demolizione dell’abuso

Analisi della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, del 15 settembre 2023 n. 8358

27 SETTEMBRE 2023

di Valeria Tarroni

Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, del 15 settembre 2023 n. 8358.

Una costruzione interrata è intervento di nuova costruzione per la quale è richiesto il permesso di costruire.

Il Consiglio di Stato nella sentenza n. 8358/2023, richiama la definizione degli interventi edilizi contenuta all’art. 3, del d.P.R. n. 380/2001, che al comma 1 lett. e1), tra gli interventi di nuova costruzione per i quali è richiesto il permesso di costruire, comprende “la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6)”.

La lettera e.6) include nella nozione di nuova costruzione realizzabile con permesso di costruire, “gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale”.

I giudici di Palazzo Spada affermano che un volume interrato può essere qualificato “vespaio” solo per la parte realizzata al di sotto del fabbricato legittimamente autorizzato, trattandosi di uno spazio (che può essere costituito anche da un volume di significative dimensioni) avente come precipuo scopo quello di proteggere l’edificio soprastante, isolandolo dall’umidità proveniente dal terreno.

E’ stato pertanto ritenuto legittimo il diniego di sanatoria edilizia della parte di locale interrato realizzato in difformità dal titolo edilizio, fuori dal perimetro del rustico soprastante, in quanto privo di pertinenzialità, non essendo qualificabile come vespaio.

A fronte di opere edilizie realizzate senza il prescritto permesso di costruire, il T.U. Edilizia (D.P.R. 380/2001) prevede la sanzione della “rimozione”, o della “demolizione”, o del “ripristino dello stato dei luoghi” (artt. 31, 33, 34), termini questi che fanno riferimento all’eliminazione dell’opera abusiva, e per quanto riguarda le opere eseguite in parziale difformità, (art. 34), sottintendono una rimessione in pristino rispetto a quanto legittimamente assentito.

Il riempimento con terreno di un volume interrato non può essere certamente equiparato ad una “rimozione”, e men che meno ad una demolizione o ad un ripristino dello stato dei luoghi. Inoltre, occorre considerare che il riempimento del volume con terreno non determina affatto l’inutilizzabilità definitiva dell’opera: i ricorrenti ben potrebbero, in futuro, rimuovere il terreno e recuperare la possibilità di utilizzo del volume.
 

La sentenza è consultabile al link:
https://www.giustizia-
amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201906600&
nomeFile=202308358_11.html&subDir=Provvedimenti