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Inefficacia della SCIA incompleta o non veritiera

Analisi della sentenza del TAR Bari, Sez.I, dell'11 novembre 2023, n.1321

19 DICEMBRE 2023

di Valeria Tarroni

La SCIA (1) incompleta o non veritiera non si perfeziona e il Comune può dichiararne l’inefficacia in qualsiasi momento.

E’ la sintesi che si ricava dalla sentenza del TAR Bari, Sez.I, dell'11 novembre 2023, n.1321.

Presupposto indefettibile perché una SCIA possa essere produttiva di effetti è la completezza e la veridicità delle dichiarazioni contenute nelle autocertificazioni e asseverazioni.

In presenza di una dichiarazione inesatta e/o incompleta e/o non veritiera e/o erronea (dolosamente o colposamente), la SCIA (anche in alternativa al permesso di costruire) non si perfeziona e l’Amministrazione può accertare e dichiarare, in qualunque momento, l’inefficacia della segnalazione.

Si legge nella pronuncia: “per giurisprudenza consolidata, allorché il legislatore introduca strumenti di semplificazione dell’attività amministrativa, quali la d.i.a. od il silenzio assenso, presupposti perché la fattispecie possa essere produttiva di effetti sono, indefettibilmente, la completezza e la veridicità delle dichiarazioni contenute nell’autocertificazione (ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 24 maggio 2010, n. 3263) dovendo l’interessato rappresentare all’Amministrazione tutti gli elementi necessari all’istruttoria procedimentale (Consiglio di Stato sez. V, 8 marzo 2006, n. 1210)” (Consiglio di Stato Sez. VI, 05 giugno 2015, n. 2774) (Consiglio di Stato, sezione sesta, 7 aprile 2021, n. 2799).

No al legittimo affidamento se la SCIA è inefficace

Le esigenze di protezione dell’affidamento del privato, cui sono finalizzate le regole garantistiche per l’esercizio dell’“autotutela”, richiedono la sussistenza di alcuni requisiti minimi (precisati, in particolare, nell’art. 23, comma 1 del d.P.R. n. 380/2001 [2]), in assenza dei quali la SCIA (e, prima la DIA) resta inefficace, con conseguente sottoposizione delle opere realizzate - da ritenere prive di titolo - agli ordinari poteri repressivi dell’Amministrazione (Consiglio di Stato, sezione sesta, 24 marzo 2014, n. 1413).
Diversamente opinando, dovrebbe ritenersi che il solo decorso del tempo, successivo alla presentazione di una SCIA, abiliti il privato ad esercitare l’attività o a realizzare un intervento edilizio, pur in mancanza dei necessari presupposti di legge, ciò che, anche con riferimento alle ipotesi di silenzio-assenso, viene pacificamente escluso (T.A.R. Sicilia, Palermo, sezione seconda, 5 gennaio 2022, n. 19).

La sentenza è consultabile in https://www.giustizia-amministrativa.it

Note

(1) Si rammenta che la SCIA è un atto di parte, che non determina la formazione di “provvedimento implicito” e consente una semplificazione procedimentale sulla base di una diretta assunzione di responsabilità da parte del cittadino, che costituisce fondamento e al contempo limite degli effetti che l’ordinamento riconnette alla SCIA.
(2) La SCIA deve essere accompagnata da asseverazione di un progettista abilitato che attesti i seguenti requisiti fondamentali:
- conformità agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati;
- conformità ai regolamenti edilizi vigenti;
- rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.