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Potere di autotutela in materia edilizia e interesse privato alla certezza dei titoli abilitativi

Approfondimento sulla sentenza del CGA Sicilia, Ad. sez. riunite, del 7 dicembre 2023, n. 472

27 DICEMBRE 2023

"L'interesse dell'acquirente in buona fede alla stabilità e certezza dei titoli abilitativi è prioritario, nel caso in cui l'amministrazione sia rimasta colpevolmente inerte e abbia omesso di esercitare i poteri di verifica e inibitori, onde scongiurare la formazione di titoli edilizi".

Questo il chiarimento contenuto nella sentenza del CGA Sicilia, Ad. sez. riunite, del 7 dicembre 2023, n. 472.

Trascorso il termine fissato dall’art. 21-nonies della legge n. 241/1990 - "viene chiarito nella sentenza - si consuma il potere di annullamento d'ufficio e i titoli diventano intangibili, anche in considerazione della colpa grave del comune e dell’affidamento ragionevole dell'acquirente in buona fede".

I rilievi del Consiglio

"Nel caso di rappresentazioni non veritiere - osserva il Consiglio - l’amministrazione gode di discrezionalità, nell’esercizio dei propri poteri di autotutela, in quanto l’asserito mendacio non la obbliga all’esercizio dei poteri inibitori e repressivi invocati, che, presupponendo la non conformità dell’atto alle vigenti norme edilizie e urbanistiche, richiede anche la ricorrenza dell’ulteriore presupposto dell’interesse pubblico al ritiro dell’atto, valutato tenendo anche conto degli interessi privati in gioco.