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Cilas 110% improcedibile in presenza di abusi pregressi non sanati

Approfondimento sulla sentenza TAR Lazio (Sez.II-Quater), 7 dicembre 2023, n. 18386

10 GENNAIO 2024

di Valeria Tarroni

E’ legittimo il provvedimento con il quale un Comune ha dichiarato l’improcedibilità e il “divieto di prosecuzione dell'attività e rimozione degli eventuali effetti dannosi” di una CILA Superbonus 110% per lavori di riqualificazione energetica e riduzione rischio sismico di un condominio, in presenza di difformità rispetto alla licenza edilizia del 1976, fino alla sanatoria degli abusi.

Nel caso di specie, per gli abusi pregressi, il condominio, qualche giorno prima del deposito della CILAS, aveva presentato una SCIA in sanatoria sulla quale il Comune aveva rilevato incongruenze e dunque disposto lo stop ai lavori.
Senza entrare nel merito della vicenda specifica, il TAR Lazio con la pronuncia in esame, opera una interessante disamina di interesse generale sui poteri del Comune di inibire i lavori della CILA/CILAS così riassumibili:

  • se anche l’art. 6-bis del dpr 380/2001 non disciplina per la CILA un procedimento di controllo sistematico e specifico (come per la SCIA), rimangono inalterati in capo al Comune e devono essere doverosamente esercitati, i poteri di vigilanza e di repressione in materia urbanistico-edilizia di cui all’art. 27, commi 1 e 2 del dpr 380/2001;
  • in presenza di pregressi abusi edilizi, non possono essere iniziati nuovi lavori e dunque correttamente il Comune ha disposto il divieto di proseguire i lavori di cui alla CILAS e di ripristinare lo stato precedente sino alla definizione della SCIA in sanatoria;
  • gli interventi edilizi per esser lecitamente realizzati devono afferire a immobili non abusivi, diversamente anche alle nuove opere si estende l’abusitivà;
  • le disposizioni di cui al comma 13-ter dell’art. 119 del D.L. 34/2020 secondo cui “……..La presentazione della CILA Superbonus non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’art. 9-bis, comma 1-bis del dpr 380/2001”, vanno interpretate nel senso che, in sede di presentazione della CILA per usufruire del Superbonus, non deve essere asseverato lo stato legittimo dell’immobile, ma non certo nel senso che, ai fini dei lavori di efficientamento energetico o di adeguamento sismico, non rilevino eventuali illeciti edilizi commessi in precedenza sull’immobile;
  • la SCIA in sanatoria deve essere definita con provvedimento espresso da parte dell’Amministrazione comunale, in assenza del quale il procedimento di sanatoria non si perfeziona né in senso favorevole, né in senso sfavorevole.
La sentenza è consultabile in https://www.giustizia-amministrativa.it