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Modifiche alla disciplina del Superbonus e delle agevolazioni in materia di edilizia

Il Servizio Studi di Camera e Senato ha pubblicato un dossier di approfondimento sul decreto legge del 29 dicembre 2023, n. 212

12 GENNAIO 2024

Il Servizio Studi di Camera e Senato ha pubblicato un dossier di approfondimento sul decreto legge del 29 dicembre 2023, n. 212, contenente modifiche al decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, con particolare riferimento ad alcune agevolazioni fiscali in materia edilizia, di superamento delle barriere architettoniche e alla cessione dei crediti.

Il decreto legge preso in esame è composto da quattro articoli.

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Gli articoli nel dettaglio

  • L'articolo 1, comma 1, prevede che le detrazioni spettanti per gli interventi rientranti nella disciplina del Superbonus, per le quali - sulla base di stati di avanzamento dei lavori effettuati fino al 31 dicembre 2023 - è stata esercitata l'opzione per lo sconto in fattura, nonché per la cessione del credito d'imposta, non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell'intervento stesso. Il comma 2 riconosce, inoltre, ai cittadini con reddito di riferimento non superiore a 15mila euro, e che abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori non inferiore al 60 per cento al 31 dicembre 2023, uno specifico contributo.
  • L'articolo 2, comma 1, estende il divieto generale di fruizione indiretta, attraverso la cessione del credito o dello sconto in fattura dell'agevolazione, anche agli interventi di demolizione e ricostruzione degli edifici nelle zone sismiche 1-2-3 compresi in piani di recupero di patrimoni edilizi o riqualificazione urbana e per le quali non sia stato richiesto, prima del 30 dicembre 2023, il relativo titolo abilitativo. Il comma 2 introduce l'obbligo di stipulare contratti assicurativi a copertura dei danni cagionati agli immobili da calamità naturali ed eventi catastrofali per i contribuenti che usufruiscono della detrazione al 110 per cento superbonus per interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici.
  • L'articolo 3 novella la disciplina delle detrazioni Irpef per l'abbattimento delle barriere architettoniche, di cui all'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. Le norme in esame restringono, dal 30 dicembre 2023, l'ambito oggettivo dell'agevolazione: essa viene limitata agli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici; è inoltre specificato che per usufruire della detrazione delle spese documentate sostenute, i pagamenti devono essere effettuati con il cd. bonifico parlante.