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Scadenza vincoli preordinati all’esproprio - zone bianche del p.r.g.

Il TAR Salerno, con la sentenza n. 124/2024, ha chiarito che la decadenza dei vincoli espropriativi non comporta ex se la riespansione di precedenti destinazioni di zona, potendo l'amministrazione procedere, a determinate condizioni, a reiterazione del vincolo

17 GENNAIO 2024

di Valeria Tarroni
 
(TAR CAMPANIA – SALERNO, Sezione II, sentenza 9 gennaio 2024 n. 124 )
 

Zone bianche del P.R.G

 
La legge urbanistica fondamentale (T.U. n. 380/2001) prescrive che ciascun Comune deve essere dotato di uno strumento di pianificazione generale, esteso alla totalità del territorio comunale, che deve prevedere, per ciascuna area, una destinazione di zona omogenea (centro storico, area agricola, area di espansione residenziale, etc.) e la relativa disciplina edilizia. In particolare, si ha una “zona bianca” quando in un’area del territorio comunale non vige alcuna previsione dello strumento urbanistico locale.
 
Si tratta di una lacuna nella pianificazione dell’attività edilizia sul territorio che si verifica in tre casi:
 
il territorio comunale è totalmente sprovvisto di strumenti di pianificazione;
pur essendoci uno strumento urbanistico generale, una parte del territorio è stata “dimenticata” in fase di pianificazione, ovvero non è ricompresa nella zonizzazione urbanistica;
l’area è interessata da un vincolo preordinato all’esproprio o da un vincolo di inedificabilità assoluta, decaduto e non legittimamente reiterato.
Limiti di edificabilità
 
In conseguenza della decadenza per decorso del termine quinquennale del vincolo preordinato all'esproprio previsto dal P.R.G. l’area viene a qualificarsi quale zona bianca, soggetta alle rigide prescrizioni edilizie (temporanee) di cui all'art. 9, d.P.R. n. 380 del 2001[1] (che ricalca la disciplina previgente dell’art. 4 L. 10/1977).
 
Nelle zone bianche, in assenza di norme urbanistiche attuative e di dettaglio, si pone il problema di individuare la disciplina urbanistico-edilizia concretamente applicabile.
 
Il TAR Salerno, con la sentenza n. 124/2024, ha chiarito che la decadenza dei vincoli espropriativi non comporta ex se la riespansione di precedenti destinazioni di zona, potendo l'amministrazione procedere, a determinate condizioni, a reiterazione del vincolo (Corte Cost., 20 maggio 1999 n. 179 e 18 dicembre 2001 n. 411), e comunque sussistendo solo l'obbligo a suo carico di reintegrare la disciplina urbanistica, dopo la decadenza del vincolo (Cons. Stato, sez. IV, 19 luglio 2011 n. 4304; 13 ottobre 2010 n. 7493; 14 febbraio 2005 n. 432).
 

Obbligo del Comune di procedere a ridisciplinare l’area

 
La giurisprudenza amministrativa ha più volte evidenziato che, ai sensi dell’art. 9, commi 2 e 3, del DPR 327/01, una volta scaduti i vincoli espropriativi l’Amministrazione è tenuta a ridisciplinare l’area rimasta priva di normazione urbanistica, rimuovendo per tali “zone bianche” i gravosi standard di sostanziale inedificabilità, già previsti dall’articolo 4, ultimo comma, della legge n. 10/1977, ora contemplati dall’art. 9 del DPR n. 380/2001 (ex multis: Cons. Stato, IV, 21.2.2005, n. 585).
 
La sentenza è consultabile in https://www.giustizia-amministrativa.it
 
Note
 
[1] L’art. 9 “attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica” del dpr 380/2001 consente fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione nel limite della densità massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro e, in caso di interventi a destinazione produttiva, la copertura della superficie fino a un decimo dell'area di proprietà, salvi limiti più restrittivi fissati dalle leggi regionali. Al secondo comma aggiunge che sono altresì consentiti gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui alla lett. d) del primo comma dell’art. 3 del medesimo dpr 380/2001.