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Sul potere regolatorio in tema di jus aedificandi

Il Consiglio di Stato, (Sez. II), con sentenza del 8 febbraio 2024, n. 1297 stablisce che il rilascio del certificato di abitabilità non ha alcun effetto sanante rispetto alle opere abusive
 

8 APRILE 2024

Il TAR Lombardia ha respinto il ricorso presentato dai ricontro contro l’ordinanza di demolizione emessa dal Comune di Merate. Il Tribunale ha ritenuto che l’obbligo della licenza edilizia sia valido anche per i centri abitati e che l’ordinanza di demolizione sia un atto vincolato senza discrezionalità. Inoltre, il tempo trascorso ed il certificato di abitabilità non possono sanare gli abusi edilizi.
 
Gli appellanti hanno presentato un appello, poi giudicato infondato. Le difformità riscontrate riguardano alcune modifiche alle aperture e la realizzazione della soletta di copertura a quote superiori rispetto alla licenza edilizia. L’appello è stato rigettato e gli appellanti sono statu condannati a rimborsare le spese del giudizio al Comune di Merate.
 
La decisione
Il Consiglio di Stato, (Sez. II), con sentenza del 8 febbraio 2024, n. 1297 stabilisce che il regolamento edilizio discrezionalmente adottato da un ente locale che prima del 1967 abbia subordinato l’esercizio del jus aedificandi al rilascio della licenza edilizia anche per l’edificazione al di fuori del centro abitato non integra la violazione del principio di uguaglianza formale e/o sostanziale sotto il profilo anche della diversità di trattamento a cui sarebbero stati sottoposti in relazione all’esercizio del jus aedificandi, a seconda che l’edificazione fosse o meno avvenuta in un comune che aveva adottato quel regolamento, intuitivamente diverse essendo le singole realtà locali, con la conseguenza che neppure è immediatamente apprezzabile la violazione del principio di uguaglianza e la connessa diversità di trattamento.
 
Il rilascio del certificato di abitabilità non ha alcun effetto sanante rispetto alle opere abusive in quanto la illiceità dell’immobile sotto il profilo urbanistico-edilizio non può essere in alcun modo sanata dal conseguimento del certificato di agibilità che riguarda profili diversi; i due provvedimenti svolgono funzioni differenti e hanno diversi presupposti che ne condizionano il rispettivo rilascio: il certificato di agibilità serve ad accertare che l’immobile è stato realizzato nel rispetto delle norme tecniche in materia di sicurezza, salubrità igiene e risparmio energetico degli edifici e degli impianti, viceversa il titolo edilizio attesta la conformità dell’intervento alle norme edilizie ed urbanistiche che disciplinano l’area da esso interessata.